Per la Cassazione il Comune rimasto inerte risponde ex art. 2087 c.c. ma può rivalersi sul dipendente molestatore a titolo contrattuale

di Lucia Izzo - Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro, dopo essere stato condannato ex art. 2087 c.c. per essere rimasto inerte, può rivalersi sul dipendente che ha molestato la collega e obbligarlo a rispondere per la condotta posta in essere (nel caso di specie molestia sessuale).


Il dipendente, infatti, risponde a titolo contrattuale per il suo comportamento con cui violato a doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro; la manleva va quantificata nella sua percentuale di responsabilità nella condanna per mobbing riportata dalla parte datrice di lavoro.

La vicenda

Così si sono pronunciati i giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione decidendo con la sentenza n. 7097/2018 (qui sotto allegata) sulla vicenda di una lavoratrice del Comune che, nel corso del rapporto lavorativo, aveva subito una serie di comportamenti vessatori posti in essere da colleghi e superiori qualificabili come mobbing, nonché una molestia sessuale da parte di altro dipendente.

In particolare, relativamente a quest'ultimo episodio, la donna aveva sporto denuncia, non essendosi l'Amministrazione attivata per perseguire disciplinarmente il dipendente e al fine di prevenire il compimento di ulteriori condotte dello stesso carattere.

In prima battuta il Tribunale ha dichiarato la responsabilità del Comune per la violazione dell'art. 2087 c.c., condannandolo al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla lavoratrice; di seguito la Corte d'Appello ha accolto la domanda di "manleva" dell'amministrazione condannando altresì il dipendente che molestato la donna a rifondere al Comune il 60% delle somme già riconosciute come dovute alla dipendente in forza della sentenza di primo grado.

Molestie: pagano sia il Comune che il dipendente "molestatore"

In Cassazione, il "molestatore" ricorre contestando tale decisione, tra l'altro, nella parte in cui ha ascritto a lui (un terzo) le conseguenze del comportamento proprio del datore di lavoro, riconoscendo il diritto dell'amministrazione al rimborso "manleva" di una parte della somma attribuita alla lavoratrice a titolo di risarcimento del danno.

Si tratta di un motivo privo di fondamento secondo gli Ermellini che confermano la decisione della Corte territoriale sulla chiamata in causa domandata del Comune per essere manlevato: in particolare, spiega il Collegio, l'amministrazione ha agito nei confronti del dipendente, a titolo contrattuale, per aver quest'ultimo dato luogo a responsabilità, in parte qua, di esso datore di lavoro in ragione della violazione degli obblighi contrattuali nascenti a carico del lavoratore dal rapporto di impiego.

La manleva è stata correttamente riconosciuta non in ragione di una responsabilità del lavoratore ex art. 2087 c.c., ma perché lo stesso, con la propria condotta è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro e ai principi generali di correttezza e di buona fede.

L'osservanza di tali principi, spiega la Cassazione, riguarda, non solo, lo svolgimento della propria attività lavorativa, ma, tra l'altro, i rapporti con l'utenza e con gli altri lavoratori sul luogo di lavoro, così concorrendo a dare luogo alla situazione che ha determinato la responsabilità ex art. 2087 c.c. del Comune.

Gli Ermellini concludono il provvedimento enunciando un importante principio di diritto in materia, ovverosia che:

"Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, qualora un dipendente ponga in essere sul luogo di lavoro una condotta lesiva (nella specie molestia sessuale) nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro, rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo e chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2087 c.c. nei confronti del lavoratore oggetto della lesione, ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo; ciò in quanto il dipendente, nel porre in essere la suddetta condotta lesiva, è venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., e ai principi generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., letti anche in riferimento al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, che devono conformare non solo lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro".


Cass., sezione lavoro, sent. n. 7097/2018

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