La guida in stato di ebbrezza alcolica secondo le norme e la giurisprudenza della Corte di Cassazione

di Felice e Raffaele Vairo - A giudicare dalle statistiche mettersi alla guida di un'auto sembra da incoscienti, in quanto si va incontro a una vera e propria guerra con migliaia di vittime. Secondo quanto si apprende dai dati pubblicati dall'ACI, gli incidenti stradali verificatisi in Italia nel 2016 sarebbero 175.791, di cui 249.175 con lesioni alle persone e 3.283 morti.

Molti di questi incidenti si sarebbero verificati per l'abuso di alcol, droghe e psicofarmaci. Conseguentemente il legislatore ha dovuto occuparsi della questione con norme molto severe.


La guida in stato di ebbrezza alcolica

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Della guida in stato di ebbrezza alcolica si occupano gli artt. 186 e 186-bis del codice della strada.

L'art. 186 cds punisce chi si pone alla guida di un veicolo in evidente stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche. Viene considerato in stato di ebbrezza chiunque manifesti evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuta all'uso di bevande alcoliche o che presenti un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Il legislatore, nel lodevole intento di ridurre gli incidenti stradali, ha più volte modificato le norme in materia. Ricordiamo le riforme del 2007 (D.L. n. 117/2007), del 2008 ((D.L. n. 92/2008), del 2009 (D.L. n. 94/2009) e del 2010 (L. n. 120/2010).

Tre ipotesi di guida in stato di ebbrezza

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Attualmente sono previste tre ipotesi di guida in stato di ebbrezza:

1) l'ipotesi più lieve, che è stata depenalizzata, si ha quando viene accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l);

2) l'ipotesi successiva, che possiamo definire intermedia, si realizza quando viene accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);

3) l'ipotesi più grave si verifica quando il valore accertato supera 1,5 grammi per litro (g/l).

La violazione di cui alla prima ipotesi costituisce un mero illecito amministrativo, mentre nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3) le violazioni hanno rilevanza penale e sono punite più severamente.

In particolare, nella prima ipotesi le sanzioni sono di natura amministrativa: pagamento di una somma di denaro e sospensione della patente di guida. Eventuali ricorsi vanno proposti, alternativamente, al Prefetto o avanti il Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

Nelle altre ipotesi si tratta di reati contravvenzionali procedibili di ufficio e punibili con l'ammenda e l'arresto nonché con le sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno nell'ipotesi di cui al n. 2) e con la sospensione della patente di guida da uno a due anni nell'ipotesi di cui al punto 3); la pena è raddoppiata se il veicolo con il quale è stato commesso il reato è di proprietà altrui. Con la sentenza di condanna, nell'ipotesi sub 3): a) viene disposta la confisca del veicolo, salvo nel caso che il veicolo stesso appartenga a persona diversa dal conducente; b) in caso di recidiva nel biennio viene disposta la revoca della patente di guida dell'autore del reato.

Procedure di accertamento

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L'accertamento può avvenire mediante tre modalità:

- accertamento strumentale (etilometro);

- accertamento mediante indici sintomatici;

- accertamento sanitario.

Accertamento strumentale

Come abbiamo visto, la norma presume che una persona sia in stato di ebbrezza quando il tasso alcoolemico accertato è superiore a 0.5 grammi per litro di sangue.

Lo strumento utilizzato per la misurazione del valore dell'alcol nel sangue è l'etilometro.

L'etilometro è in grado di misurare la concentrazione dell'alcol nel sangue attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata, con un margine di errore nella misura dello 0,05%.

Date le conseguenze che ricadono sulle persone, gli etilometri devono possedere delle caratteristiche che garantiscano l'esatta misurazione. In particolare: a) devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei trasporti; b) prima della loro immissione nell'uso devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).

A norma dell'art. 379 del DPR n. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) la concentrazione di alcol nel sangue "dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti".

L'intervallo di tempo è previsto, ovviamente, a maggiore garanzia delle persone sottoposte all'esame alcolemico, tanto che, se una delle misurazioni fosse inferiore a 0,5 g/l, in ossequio al principio del favor rei, deve essere esclusa la violazione. Tuttavia, in presenza di evidenti sintomi di alterazione alcolica, debitamente verbalizzati, si può ritenere integrato il reato di guida in stato di ebbrezza anche sulla base degli esiti di una sola misurazione alcolimetrica. (cfr. Cass. penale, sez. IV, 19.11.2015, n. 45885).

In tema di guida in stato di ebbrezza, al fine di individuare, all'interno delle ipotesi distintamente previste dalle lettere a), b) e c) dell'art. 186, comma 2, c. strad., la fattispecie di reato integrata dalla condotta del soggetto agente, deve guardarsi, ove le due determinazioni risultanti dall'effettuazione di alcotest abbiano espresso tassi alcolemici differenti, alla determinazione di gradazione inferiore (Cassazione penale, n. 3346/2009).

L'etilometro, "oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale". Tuttavia, anche nel caso in cui la leggibilità del documento non fosse possibile, vale quanto riportato a verbale (Cass. pen. n. 18448/2008).

La visualizzazione avviene tramite il display che riporta l'esatto valore accertato.

Secondo la Suprema Corte (Cass. penale n. 6526/2018) in tema di guida in stato di ebbrezza il conducente del veicolo deve essere avvertito della facoltà prevista dalla norma di farsi assistere da un difensore nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio (Cass. pen. n. 17463/2011).

Accertamento mediante indici sintomatici

L'accertamento dello stato di ebbrezza può essere eseguito non necessariamente attraverso l'etilometro, ma può avvenire con qualsiasi mezzo.

Infatti, ad evitare che la prova dell'illecito possa dipendere dalla discrezionale volontà della parte interessata, la giurisprudenza ha stabilito che essa possa essere desunta da altre circostanze sintomatiche dell'ebbrezza (l'ammissione della persona sottoposta a indagine, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso), in presenza delle quali e in mancanza di altri decisivi elementi, deve ritenersi, per il principio del favor rei, sussistente l'ipotesi di minore gravità e, cioè, quella contemplata sub lettera a) del comma 2 dell'art. 186 del codice della strada.

La giurisprudenza sull'accertamento mediante indici sintomatici

Tale principio è affermato con forza dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, anche di recente (cfr. Cass. pen. n. 41399/2013), ha ritenuto che, nell'ipotesi di accertamento sintomatico, si deve affermare l'esistenza della fattispecie di cui all'art. 186 CdS, comma 2, lettera a), la più lieve tra quelle previste dalla disciplina della guida in stato di ebbrezza.

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 186, c. strad., lo stato di ebbrezza può essere accertato in via sintomatica, e dunque indipendentemente dall'accertamento strumentale, per tutte le violazioni considerate dalla norma, restando tuttavia fermo che, ove non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nelle due fasce di maggior gravità, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve, oggi sanzionata in via meramente amministrativa successivamente alle modifiche introdotte dall'art. 33 l. 29 luglio 2010 n. 120 (Cass. pen. n. 28787/2011).

Dopo le modifiche apportate all'art. 186 prima dal d.l. 3 agosto 2007 n. 117, conv. con modificazioni nella l. 2 ottobre 2007 n. 160, poi dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modificazioni nella l. 24 luglio 2008 n. 125, lo stato di ebbrezza può essere accertato dal giudice, sulla base delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, unicamente con riguardo alla fattispecie meno grave di cui all'art. 186 comma 2 lett. a) c. strad. Ne consegue che, essendo stata successivamente tale fattispecie depenalizzata dalla l. n. 120 del 2010, l'accertamento dello stato di ebbrezza effettuato sulla base di indici sintomatici è punibile come mero illecito amministrativo (Tribunale La Spezia, 21.03.2011).

È ravvisabile la contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool nella condotta di chi sia sorpreso, in stato di ebbrezza, all'interno del veicolo, con il motore acceso e la cintura di sicurezza allacciata, nell'atto di partire. Infatti, il concetto di "circolazione" di un veicolo non si esaurisce nella fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione; e ciò soprattutto allorquando la sosta di un veicolo in un'area di pubblico transito si palesi dimostrativa, per il contesto, non solo circa il precedente sopraggiungere del veicolo sul posto, ma anche circa l'intenzione, una volta avviato il motore, di ripartire (Cass. pen. n. 17238/2011).

Accertamento sanitario

Il comma 5 dell'art. 186 recita: "Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187".

L'accertamento sanitario può essere effettuato nell'ipotesi in cui il conducente, coinvolto in un incidente stradale, sia sottoposto a cure mediche.

Ove l'accertamento del tasso alcolemico fosse richiesto dagli organi di polizia stradale, le strutture sanitarie di base rilasciano la relativa certificazione, garantendo il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti norme di legge.

Ma qui occorre fare importanti considerazioni.

L'esame eseguito dalle strutture sanitarie è sicuramente invasivo e, quindi, a nostro avviso, non può essere eseguito contro la volontà dell'interessato, che, pertanto, deve espressamente prestare il proprio consenso. Dello stesso avviso è il Ministero dell'Interno (cfr. Circolare 29.12.2005) che ha dettato le norme disciplinanti sia i poteri degli organi di polizia sia le attività da svolgere dalla struttura sanitaria. Ma una recente decisione della Cassazione (Cass. penale n. 6119/2018) ha precisato che nessun consenso deve essere richiesto nè dalla polizia giudiziaria nè dal medico, il quale può senz'atro procedere al prelievo, a meno che non si trovi di fronte a un rifiuto da parte dell'interessato.

Accertamento sanitario come si svolge

Il comma 5 dell'art. 186 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), in caso d'incidente stradale in cui il conducente sia rimasto ferito e sia ricorso a cure mediche, prevede che l'accertamento del tasso alcolico sia effettuato dalle strutture sanitarie a richiesta degli organi di polizia di cui all'art. 12, commi 1 e 2 del Codice della strada.

La richiesta concerne la sottoposizione del conducente ad un accertamento medico finalizzato a certificare lo stato di ebbrezza alcolica.

Questa attività può svolgersi con l'ausilio di un etilometro, oppure con le metodologie cliniche ed analitiche in uso nella struttura sanitaria o fondarsi sull'esame dei liquidi biologici e, previo consenso dell'interessato, del sangue ai fini della determinazione del tasso alcolico.

La giurisprudenza sull'accertamento sanitario

A tale riguardo la Suprema Corte ha statuito che: a) l'esame ematico effettuato contro la volontà del conducente ricoverato presso la struttura sanitaria sarebbe inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona; b) il rifiuto, quindi, di sottoporsi a un prelievo unicamente per accertare lo stato di ebbrezza, proprio perché si tratta di un esame invasivo, costituisce diritto della persona. Tanto non esclude l'utilizzabilità dei risultati del prelievo ematico effettuato secondo i normali protocolli medici del pronto soccorso, "trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini della utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso".

Pertanto: a) solo il prelievo ematico effettuato al di fuori del protocollo medico di pronto soccorso, che non sia necessario ai fini sanitari, sarebbe inutilizzabile per violazione del principio costituzionale di inviolabilità della persona (Cass.penale n. 4943/2018);b) al contrario, il prelievo ematico effettuato, secondo i protocolli medici del pronto soccorso, per fini esclusivamente terapeutici, può essere utilizzato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza (Cass. penale n. 6786/2014).

I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale, e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato (Cass. pen n. 26018/2012).

in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili ex art. 356 c.p.p., di talchè non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. Att. c.p.p.(Cass. Penale n. 4943/2018).

Ne consegue che l'indagato può opporre il suo rifiuto di sottoporsi ad un prelievo ematico che sia finalizzato unicamente all'accertamento dello stato di ebbrezza, in quanto si tratta di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona.

Felice Vairo

Raffaele Vairo

raffavairo@gmail.com


Cassazione n. 6119/2018

Foto: 123rf.com
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