"Per la sussistenza della responsabilità dell'imprenditore ai sensi dell'art.2049 c.c. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili siano legate all'imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore.”
È quanto ha di recente stabilito la Suprema Corte (Sent. n.21685/2005) confermando la responsabilità della ditta avente in gestione un impianto di risalita su una pista da sci per il danno subito da una sciatrice urtata da un toboga condotto da un addetto al soccorso.
Con l'occasione la Corte ha altesì precisato che la circostanza che il soccorritore fosse un volontario non esclude la responsabilità dell'imprenditore, rilevando unicamente la circostanza dell'inserzione nell'organizzazione aziendale.
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