Al via l'utilizzo dei nuovi modelli per la presentazione della dichiarazione di successione. Doppio binario fino a fine 2018 con i modelli cartacei

di Lucia Izzo - A partire dal 1° gennaio 2019 scatterà l'obbligatorietà della procedura telematica per la presentazione della dichiarazione di successione, inizialmente prevista a partire dal 2018.


Uno slittamento resosi necessario, ha spiegato l'Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 28 dicembre 2017, prot. n. 305134 (qui sotto allegato) per venire incontro alle esigenze dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle novità della nuova versione del modello, nonché per consentire un graduale aggiornamento delle procedure dei sistemi informatici interessati (leggi: Successione online obbligatoria rinviata al 2019: ecco il nuovo modello).


È stato dunque stabilito un differimento del periodo transitorio con la contestuale possibilità di utilizzare la precedente modulistica cartacea (Modello 4) per la presentazione della dichiarazione di successione presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate fino alla data del 31 dicembre 2018.

Successioni telematiche: nuovo modello da oggi

Oltre alla proroga del termine precedente, nella stessa circolare il direttore dell'agenzia delle Entrate ha altresì approvato definitivamente la nuova modulistica in formato digitale, che sostituirà la precedente e potrà essere da oggi, 15 marzo 2018, utilizzata e trasmessa esclusivamente in via telematica per le dichiarazioni relative a successioni aperte dopo il 2 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni sostitutive di quelle di successione presentate utilizzando il nuovo modello.


Fino ad oggi, infatti, si era potuto utilizzare il modello informatico approvato con il precedente provvedimento del direttore delle Entrate del 15 giugno 2017; a partire dal 15 marzo 2018 e fino alla fine dell'anno, invece, potrà essere utilizzato in alternativa a tale modello quello approvato con il provvedimento prot. n. 305134.

Per le successioni apertesi prima del 3 ottobre 2006, invece, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con le precedenti modalità (d.m. del 10 gennaio 1992) dovrà essere ancora utilizzato il "Modello 4" seguendo le relative modalità di presentazione (forma cartacea).

Successioni: come si compila il nuovo modello?

Nel provvedimento, l'Agenzia ha provveduto anche a fornire istruzioni riguardanti la compilazione del nuovo modello informatico, articolandole in due fascicoli particolarmente dettagliati (qui sotto allegati) allo scopo di provare a fronteggiare le numerose eventualità che una successione ereditaria è in grado di presentare.

In tali fascicoli l'Agenzia rammenta anche chi è obbligato a presentare la dichiarazione (in primis i chiamati all'eredità, gli eredi, e legatari) nonché i casi in cui la dichiarazione non dovrà essere presentata, ovverosia si verifichino contemporaneamente tali condizioni:

- l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;

- l'attivo ereditario (valore lordo dei beni) ha un valore non superiore a 100mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Ancora, nessun obbligo di presentare la dichiarazione sorge laddove tutti gli aventi diritto rinunciano all'eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, sia chiesta la nomina di un curatore dell'eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.

La dichiarazione andrà presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate:

• direttamente dal dichiarante;

• dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf;

• dall'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate competente per la lavorazione in relazione all'ultima

residenza nota del de cuius.

La dichiarazione dovrà essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso, salvo i casi, puntualmente elencati, in cui tale periodo inizia a decorrere da un momento diverso: ad esempio, nel caso in cui l'eredità sia accettata con beneficio d'inventario, il termine annuale decorre dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, mentre in caso di rinunzia all'eredità o al legato, i dodici mesi decorreranno dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia.

Successione Telematica Fascicolo 1
Successione Telematica Fascicolo 2
Agenzia delle Entrate prot. n. 305134

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