Per il GdP di Alessandria è necessario che la postazione sia opportunamente segnalata con cartello mobile posto a congrua distanza

di Valeria Zeppilli - Le postazioni di controllo automatico della velocità, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice della strada, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili e, a tal fine, è necessario ricorrere all'utilizzo di cartelli o di dispositivi luminosi.

Sul corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione, tuttavia, non c'è sufficiente chiarezza, tanto che spesso si rende indispensabile l'intervento della giurisprudenza per avere indicazioni circa l'esatta portata della norma.

Ad esempio: cosa accade in caso di apparecchiature mobili di rilevamento?

Della questione si è occupato, qualche tempo fa, il Giudice di pace di Alessandria nella sentenza depositata il 17 febbraio 2017 e qui sotto allegata, fornendo delle importanti delucidazioni.

No al cartello fisso e generico

Il giudice, in particolare, ha precisato che in caso di apparecchi Velo OK, mobili e presidiati da forze dell'ordine, il cartello fisso e generico posto all'ingresso del centro abitato e con il quale si segnala la sottoposizione dell'area al controllo elettronico della velocità di guida è del tutto inadeguato allo scopo di preavvertimento dell'automobilista perseguito dall'articolo 142 del codice della strada.

L'utilizzo legittimo di simili apparecchi per rilevare la velocità di guida, ed eventualmente irrogare sanzioni, richiede infatti che la relativa postazione prescelta dalla polizia per il loro impiego sia "opportunamente segnalata con cartello mobile posto a congrua distanza dalla postazione stessa".


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

GdP Alessandria testo sentenza 17 febbraio 2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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