In assenza della prova della corretta funzionalità dell'apparecchio il verbale va annullato

di Valeria Zeppilli - Da anni ormai la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che gli autovelox, per poter legittimamente rilevare gli eccessi di velocità degli automobilisti, devono essere sottoposti a taratura periodica.

Di conseguenza, nel caso in cui sia contestata la legittimità di un verbale redatto a seguito di accertamento elettronico della velocità di guida, è indispensabile che chi ha elevato la contravvenzione dimostri sia la taratura dell'apparecchiatura utilizzata che la sua corretta funzionalità.

Autovelox: vittoria dell'automobilista

Così, con la sentenza numero 68/2018 (qui sotto allegata), il Giudice di Pace di Pavia ha accolto il ricorso di un automobilista, sostenuto dal Comitato Strademulte, avverso il verbale con il quale gli era stato contestato l'eccesso di velocità, proprio in assenza di prove circa il funzionamento e la taratura dell'autovelox utilizzato per le rilevazioni.

Nel caso di specie infatti, nonostante le doglianze del ricorrente, la Prefettura non aveva prodotto in giudizio né il certificato di taratura dell'apparecchiatura, né alcun documento che attestasse che questa era stata sottoposta alla prescritta verifica di funzionalità.

Mancando tale dimostrazione, l'accertamento è stato dichiarato viziato e il verbale annullato.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

GdP Pavia testo sentenza numero 68/2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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