La prescrizione del diritto di riscossione del bollo auto e cosa può fare il contribuente se il diritto è prescritto

di Annamaria Villafrate - Il diritto al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte si prescrive il terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento, ovvero il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della mancata corresponsione del tributo. Decorso questo termine, il diritto alla riscossione si prescrive. Se quindi il contribuente non ha pagato il bollo auto 2017 e fino al 31 dicembre 2020 non viene emessa alcuna cartella esattoriale, il debito tributario si prescrive.

Prescrizione del diritto di riscossione del bollo auto

Prima di sentirsi al sicuro da richieste di pagamento del bollo auto, decorsi i tre anni previsti per la prescrizione, il contribuente deve comunque accertarsi che la Regione o l'Agenzia delle Entrate non gli abbiano notificato una richiesta di pagamento. In questo caso infatti la prescrizione è da considerarsi interrotta e il conteggio dei tre anni effettivi decorre ex novo dal giorno successivo.

Attenzione quindi a controllare la data da cui decorrono i tre anni di prescrizione. Non rileva infatti la data di ricezione della cartella da parte del contribuente, ma quella di consegna dell'ente di riscossione presso gli uffici postali. Riprendendo quindi l'esempio, il contribuente è veramente tranquillo che il diritto alla riscossione si è prescritto, solo se la cartella di pagamento è stata recapitata all'ufficio postale dopo il 31 dicembre 2020.

Cosa può fare il contribuente se il bollo auto è prescritto

Accertata l'esattezza della data e verificato che il pagamento del bollo è illegittimo, il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, deve proporre un'istanza di sospensione, a cui l'ente di riscossione deve rispondere entro 220 giorni.

Ricevuta l'istanza di sospensione l'ente può:

· non rispondere entro il termine: il ricorso del contribuente è da intendersi accettato e la cartella annullata;

· rispondere respingendo la richiesta: il contribuente in questo caso può decidere di pagare o di ricorrere giudizialmente alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

· Considerato che il ricorso per la sospensione e quello alla Commissione Tributaria devono essere intrapresi entro 60 giorni dalla notifica, al contribuente converrà avviare contestualmente le due azioni.

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