La Cassazione chiarisce quando il coniuge deve restituire all'altro il 50% delle rate del mutuo pagate per intero soltanto da un componente della coppia

di Sabrina Filosa - Quando un coniuge ha diritto alla restituzione del 50% delle rate del mutuo versato per intero? Lo ha chiarito la Cassazione, con l'ordinanza n. 1072/2018.

La vicenda

La Corte d'appello di L'Aquila accoglieva il gravame proposto da donna M.A., divorziata da G.L., contro la sentenza di primo grado che l'aveva condanna a restituire a quest'ultimo la metà delle rate del mutuo ipotecario a suo tempo stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa familiare, che l'ex marito aveva continuato a versare per l'intero anche dopo la separazione ed il conseguente scioglimento della comunione legale.

I Giudici di secondo grado avevano rilevato che il provvedimento presidenziale con il quale erano state stabilite in via provvisoria le condizioni economiche del divorzio, pur non avendo posto a carico dell'uomo l'obbligo di pagamento della rata integrale del mutuo, quale misura sostitutiva dell'assegno divorzile non accordato alla moglie, si fondava tuttavia sulla premessa dell'assunzione volontaria di tale impegno da parte del marito; impegno che andava qualificato quale accollo interno, in virtù del quale l'appellato non aveva diritto alla restituzione, non rilevando in contrario che la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio avesse respinto la domanda della moglie volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile.

L'uomo proponeva ricorso per cassazione attraverso tre motivi:

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello avesse ritenuto la controparte definitivamente esonerata dal versamento del 50% delle rate mensili del mutuo sulla scorta di un provvedimento presidenziale temporaneo.

Quest'ultimo provvedimento era stato sostituito dalla sentenza

di divorzio emessa dal Tribunale di L'Aquila che aveva respinto non solo la domanda della ex moglie di attribuzione di un assegno divorzile, ma anche quella volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo di pagamento della quota-parte del debito da finanziamento.

2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta che il Giudice di secondo grado avesse desunto la prova della sua volontà di accollarsi per intero le rate del mutuo esclusivamente dalla premessa del provvedimento presidenziale, nonostante la manifestazione di tale sua pretesa volontà non risultasse nè dal verbale dell'udienza di comparizione, nè dalla motivazione del provvedimento medesimo, nè, tantomeno, dal comportamento processuale successivo suo e della ex moglie.

3) Con il terzo motivo si deduceva la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Divorzio: obbligo di rimborso di metà delle rate del mutuo

I Giudici di Cassazione accoglievano il ricorso proposto dall'uomo.

Si ritiene, infatti, che la prova dell'accollo non potesse desumersi dalle mere premesse di un provvedimento presidenziale (peraltro temporaneo e destinato ad esaurire i suoi effetti col passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) che non solo non conteneva alcuna statuizione a riguardo, ma ometteva di dare atto delle modalità attraverso le quali l'odierno ricorrente aveva manifestato l'effettiva volontà di assumere per l'intero, in via definitiva, l'obbligazione di pagamento.

Secondo gli ermellini la prova dell'accollo per intero dell'obbligazione avrebbe dovuto essere desunta: "da elementi documentali (dichiarazioni dell'uomo, verbali delle udienze di separazione e divorzio, eventualmente avvalorati (anzichè, come nel caso, palesemente smentiti) dal successivo comportamento processuale delle parti".

Nel caso che ci occupa la motivazione della sentenza impugnata appare del tutto apparente, poiché basata su di un'interpretazione del provvedimento presidenziale totalmente sganciata dalla valutazione dei fatti.

Vieppiù, i Giudice della Suprema Corte hanno ritenuto privo di chiarezza: "il successivo passaggio motivazionale, con il quale la corte del merito si è limitata a rilevare che il capo della sentenza di divorzio che aveva rigettato la domanda della donna di corresponsione di un assegno divorzile non incideva sulla propria decisione, ma ha omesso totalmente di considerare che detta sentenza, dopo aver escluso (in contrasto con quanto da essa accertato) che il provvedimento presidenziale avesse tenuto conto dell'impegno assunto dal marito di pagare in via esclusiva il mutuo gravante sulla casa coniugale, aveva anche respinto l'ulteriore domanda della signora, volta ad ottenere che l'obbligo di pagamento delle rate del mutuo fosse posto a carico esclusivo dell'ex coniuge".

In forza di tale argomentazioni, veniva accolto il ricorso dell'uomo e cassata con rinvio la sentenza impugnata.

Dott.ssa Sabrina Filosa

Praticante abilitata al patrocinio

Foro di Cassino (FR)

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Cassazione, ordinanza n. 1072/2018

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