Per la Corte è configurabile l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, se l'agente sottrae il denaro dalla cassetta delle offerte all'interno di una chiesa

di Marina Crisafi - Oltre al "peccato" rischia una condanna per furto aggravato chi ruba le offerte dei fedeli in chiesa. A sancirlo è la quinta sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 5348/2018 sotto allegata) ribaltando la decisione di merito che aveva "scagionato" un uomo dal reato di furto aggravato per aver rubato le offerte depositate nelle cassette di una chiesa.

La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Asti dichiarava il non doversi procedere nei confronti dell'uomo per il reato di furto di denaro da alcune cassette delle offerte in chiesa, a causa dell'intervenuta remissione della querela e previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. originariamente contestata.

Ma il procuratore della Repubblica ricorre avverso la sentenza, deducendo errata applicazione della legge penale. In particolare, il pm eccepisce l'illegittima esclusione dell'aggravante, ostativa al proscioglimento per remissione della querela, rilevando come per la giurisprudenza la stessa ricorre anche nel caso in cui il furto venga perpetrato su cose che si trovino in luoghi privati, ma aperti al pubblico, come avvenuto nel caso di specie, avente ad oggetto la sottrazione del danaro depositato nella cassetta delle offerte di una chiesa.

Rubare offerte in chiesa, è furto aggravato

Gli Ermellini danno ragione al pm. Per consolidato orientamento della S.C., ricordano, infatti, "la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, prevista dall'art. 625, n. 7, c.p. sussiste anche nel caso in cui la cosa si trovi in luoghi privati, ma aperti al pubblico e sia soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua (cfr. ex multis, Cass. n. 9245/2015).

Per cui, nessun dubbio può sussistere, sulla configurabilità dell'aggravante nel caso di specie, "erroneamente esclusa dal Tribunale - scrivono nella sentenza - peraltro con motivazione eccentrica in quanto riferita alla ritenuta modesta entità del fatto".

Ne deriva che il reato è perseguibile d'ufficio con conseguente irrilevanza dell'intervenuta remissione della querela e illegittimità della pronuncia di non doversi procedere.

Ergo, sentenza annullata e parola al giudice del rinvio.

Cassazione, sentenza n. 5348/2018

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