Per la Cassazione la responsabilità grava sia sul medico, che sull'ausiliario, che sulla struttura sanitaria

di Valeria Zeppilli - Se i medici decidono di eseguire un'operazione chirurgica non urgente senza provvedere alla preventiva verifica delle condizioni generali del paziente, dell'esito infausto dell'intervento rispondono tutti: dai medici, alla struttura sanitaria, al secondo aiuto.

Gli obblighi dell'equipe

Nella sentenza della Corte di cassazione numero 2060/2018 del 29 gennaio (qui sotto allegata) si legge infatti che ciascun componente di una equipe chirurgica è tenuto, in ottemperanza ai propri obblighi di diligenza, a prendere visione della cartella clinica del paziente prima dell'operazione e a valutare tutti di dati utili a verificare se la scelta di intervenire è corretta e compatibile con le condizioni di salute del paziente.

Tale obbligo, come detto, grava su tutti, a prescindere dal fatto che il sanitario si trovi "in posizione sovra o sottordinata", con la conseguenza che non è possibile affermare che il componente dell'equipe in posizione sottordinata possa limitarsi a svolgere le mansioni che gli sono state affidate senza prima acquisire consapevolezza delle condizioni in cui si trova il paziente nel momento in cui viene operato.

Del resto, il principio di controllo reciproco che esiste in relazione al lavoro in equipe comporta un obbligo di controllare l'operato e gli errori altrui evidenti e non settoriali.

Il secondo aiuto

Tutto ciò vuol dire, per la Corte, che anche dal cd. secondo aiuto, ovverosia dal sanitario che fa parte dell'equipe in posizione secondaria, "si pretende pur sempre una partecipazione all'intervento chirurgico non da mero spettatore ma consapevole e informata", non limitata alla materiale esecuzione della prestazione ma estesa all'adozione delle misure di precauzione rese necessarie dalla condizione specifica in cui si trova il paziente.

Medici che operano

La responsabilità dei medici che provvedono direttamente all'operazione, invece, in casi come quello esaminato dalla Cassazione rispondono non per l'errata esecuzione dell'intervento ma per la negligenza che li ha portati a eseguirlo senza verificare attentamente le condizioni fisiche alterate del paziente, specie considerando che l'intervento non era né necessario né urgente.

La struttura sanitaria

La responsabilità della struttura sanitaria, infine, deriva dal mancato rispetto degli obblighi che nascono con il pagamento del corrispettivo da parte del paziente, ovverosia la messa a disposizione di personale medico ausiliario, di personale paramedico e di tutte le attrezzature necessarie a gestire l'intervento e le eventuali complicanze, che vanno oltre la semplice prestazione alberghiera.

La vicenda

Nel caso di specie, la vicenda riguardava una donna che, dopo essere stata operata, era sopravvissuta per un anno per poi morire. In vista dell'intervento, infatti, la paziente era stata sottoposta a un autoprelievo ma, solo dopo l'operazione, era emerso che questa avrebbe dovuto essere evitata in quanto la donna era positiva all'Hiv.

La responsabilità per un tragico evento come questo è di tutti quanti, nessuno escluso.

Corte di cassazione testo sentenza numero 2060/2018
Valeria Zeppilli

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