Le SSUU della Cassazione (Sentenza n. 40910/2005) hanno stabilito "che il divieto di 'reformatio in peius' investe anche i singoli elementi che compongono la pena complessiva
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sentenza n. 40910/2005) hanno stabilito "che il divieto di 'reformatio in peius' investe anche i singoli elementi che compongono la pena complessiva e riguardi non solo il risultato finale di essa, ma tutti gli elementi del calcolo relativo". I Giudici hanno precisato che la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 597 c.p.p. individua "come elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione". Lo hanno stabilito le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 40910 del 27 settembre 2005, precisando che quando in appello viene esclusa, su impugnazione del solo imputato, la circostanza aggravante applicata in sentenza, il giudice, anche se irroghi una pena inferiore a quella comminata in precedenza, non può assumere, come pena base, una pena di entità maggiore di quella determinata in primo grado.
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