Avv. Cristina Matricardi |

Il divieto di 'reformatio in peius' riguarda tutti gli elementi del calcolo della pena

Le SSUU della Cassazione (Sentenza n. 40910/2005) hanno stabilito "che il divieto di 'reformatio in peius' investe anche i singoli elementi che compongono la pena complessiva
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sentenza n. 40910/2005) hanno stabilito "che il divieto di 'reformatio in peius' investe anche i singoli elementi che compongono la pena complessiva e riguardi non solo il risultato finale di essa, ma tutti gli elementi del calcolo relativo". I Giudici hanno precisato che la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 597 c.p.p. individua "come elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione". Lo hanno stabilito le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 40910 del 27 settembre 2005, precisando che quando in appello viene esclusa, su impugnazione del solo imputato, la circostanza aggravante applicata in sentenza, il giudice, anche se irroghi una pena inferiore a quella comminata in precedenza, non può assumere, come pena base, una pena di entità maggiore di quella determinata in primo grado.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 40910 del 27 settembre 2005 - 10 novembre 2005

MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.


Il divieto di “reformatio in peius”, oggetto di espressa previsione già nel codice di procedura penale del 1865 (artt. 364, 419 e 678), è stato riprodotto anche nei codici del 1913 (artt. 480 e 529) e del 1930 (art. 515 co. 4).


In sede di redazione del vigente codice di rito è stato lasciato sostanzialmente immutato l’impianto di fondo del codice precedente in tema di impugnazioni, sebbene nel corso dei lavori preparatori della legge delega del 1987 si fossero levate voci critiche circa la opportunità di perpetuare la previsione del divieto di “reformatio in peius”, considerato la principale causa del ritardo cronico dei processi, in quanto l’assenza per l’imputato del timore di un aggravamento della propria posizione processuale avrebbe esplicato i suoi effetti in un costante interesse ad impugnare, anche soltanto al fine di dilazionare l’esecutività della pena.


Sotto altro profilo si era, però, obiettato che l’abolizione di detto divieto avrebbe finito per far ricadere sull’imputato le lentezze di un’organizzazione giudiziaria ormai ingolfata e che, pur in presenza di questi fattori negativi, dovevano essere mantenuti i diritti e le garanzie riservati allo stesso.


Risultato del dibattito fu la riconferma del divieto in considerazione del ruolo di garanzia svolto nei confronti dell’imputato.


Venne altresì introdotta una deroga al principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, attraverso la previsione del potere del giudice d’appello di concedere d’ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti.


L’art. 597 c.p.p. contiene le linee portanti dei poteri -sia cognitivi, che decisori- del Giudice di secondo grado e, mentre non si registrano novità in ordine ai criteri di individuazione del “devolutum”, cui si è in precedenza fatto riferimento, la sagoma dei poteri decisori appare meglio precisata a proposito del divieto di “reformatio in peius” e decisamente estesa con specifico riferimento alle iniziative “ex officio” in favore dell’imputato. Com’è noto, l’appello del Pubblico Ministero attribuisce al giudice “ad quem” gli ampi poteri decisori delineati nell’art. 597 co. 2 c.p.p., sicché ove il gravame riguardi una sentenza di condanna è possibile dare al fatto una qualificazione giuridica più grave (pur se nei limiti della competenza del giudice di primo grado), mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare misure di sicurezza, nonché adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge ed, ove riguardi una sentenza di proscioglimento, è possibile pronunciare condanna, se del caso emettendo alcune delle sopra indicate statuizioni, nonché confermare il primo esito anche modificando la formula; ove, infine, vi sia conferma della sentenza di primo grado è possibile applicare, modificare o escludere, nei casi previsti dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.


A norma dell’art. 597 co. 3 c.p.p., invece, ove il gravame sia proposto solo dall’imputato, opera il divieto di “reformatio in peius”.


In tal caso, infatti, il Giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, né applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato con formula meno favorevole e revocare benefici, mentre può, in ossequio al tradizionale canone “iura novit curia”, dare al fatto una qualificazione giuridica diversa e più grave, purché non siano superati i limiti di competenza per materia del giudice di primo grado.


L’art. 597 co. 4 c.p.p. non solo conferma il divieto di “reformatio in peius”, ma ne rafforza l’efficacia sotto il profilo del contenuto, stabilendo che se viene accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere “corrispondentemente” diminuita.


Con tale previsione, secondo quanto risulta espressamente dalla Relazione al codice di rito, il legislatore ha voluto ovviare ad un indirizzo interpretativo della Corte di legittimità in forza del quale veniva sostanzialmente vanificata l’operatività del divieto, in quanto si affermava che, in presenza della sola impugnazione dell’imputato, il Giudice d’appello poteva confermare la pena complessiva irrogata in primo grado, nonostante l’applicazione di circostanze attenuanti o l’eliminazione di circostanze aggravanti o reati concorrenti.


Presupposto necessario perché possa operare il divieto di “reformatio in peius” è la mancanza di appello da parte del Pubblico Ministero. Si tratta di un presupposto c.d. “negativo” implicitamente desumibile dal fatto che i limiti al potere decisorio del Giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 597 co. 3 c.p.p., sono collegati all’appello del solo imputato.


In tal caso, al limite cognitivo derivante al Giudice d’appello dall’effetto parzialmente devolutivo (art. 597 co. 1 c.p.p.) -presente anche nel caso di gravame proposto dal Pubblico Ministero- si aggiunge un’ulteriore delimitazione relativa ai poteri decisori.


Fermo restando il vincolo derivante dalla devoluzione, infatti, il Giudice di secondo grado ha differenti poteri decisori in relazione al fatto che il gravame sia stato attivato dall’imputato o dal Pubblico Ministero.


Con riferimento alla “quantità” non suscettibile di aggravio da parte del Giudice d’appello, nel previgente codice di rito erano sorte notevoli difficoltà interpretative circa la delimitazione dell’efficacia del divieto alla sola pena complessiva ovvero ai singoli elementi che, sommati, ne determinano il risultato finale.


Un indirizzo, prevalente nella vigenza dell’abrogato codice di rito, riteneva che il divieto di “reformatio in peius” fosse circoscritto soltanto alla pena complessivamente irrogata e non fosse riferibile alle sue componenti.


Un altro indirizzo, invece, riconosceva al suddetto divieto una valenza esplicabile non solo con riferimento al risultato finale, raggiunto in seguito all’operazione di calcolo degli aumenti e delle diminuzioni derivanti dalla continuazione o dalla comparazione delle circostanze, ma anche ai singoli elementi compresi nella somma, sicché, ove l’accoglimento del gravame proposto dal solo imputato si fosse tradotto in elisione di addendi o in riconoscimento di circostanze attenuanti, al Giudice dell’appello non sarebbe stato consentito compensare la riduzione della pena con un uguale aumento di una delle altre componenti del trattamento sanzionatorio applicato dal primo Giudice.


Le Sezioni Unite Penali di questa Corte Suprema si sono già pronunciate sul tema oggi in discussione con due decisioni affermando, con la prima (sent. 19/I/’94, Cellerini) il principio di diritto secondo cui “il divieto della reformatio in peius fissato dall’art. 515 c.p.p. del 1930 non può condizionare i poteri di cognizione e di decisione del Giudice del gravame che, infatti, è legittimato a dare al reato una definizione giuridica diversa e anche più grave di quella attribuitagli dal Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e, nel caso in cui sia stato richiesto dall’appellante il riconoscimento del vincolo della continuazione, ad individuare, ai sensi dell’art. 81 c.p., la violazione più grave, con l’unico limite, fissato dalla stessa norma, di non irrogare, nel primo caso, una pena di maggiore entità o gravità rispetto a quella già inflitta e, nell’altro, di determinarla, conformemente alle finalità dell’istituto, in misura complessivamente inferiore alla quantità che risulterebbe, in applicazione della regola del cumulo materiale, dalla sommatoria delle singole pene inflitte per i singoli reati. Il divieto suddetto concerne, infatti, la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione della stessa, nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti a seguito del dedotto gravame o, nel caso di giudizio di rinvio, del disposto annullamento…… La limitazione dei poteri fissati dall’art. 515 c.p.p. del 1930 non è diretta a garantire all’imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel precedente grado, ma solo ad impedirgli un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello inflitto dal primo giudice”.


Con la seconda decisione (sent. 12/V/’95, Pellizzoni) si è affrontata la questione dei rapporti tra il divieto previsto dal terzo comma dell’art. 597 c.p.p. e la prescrizione del quarto comma della stessa norma di legge e si è statuito che “le due norme regolano aspetti diversi del giudizio d’appello, ma interagiscono, nel senso che il divieto della reformatio in peius ha una portata generale e pone un limite ai poteri del Giudice al quale, nei casi previsti dall’art. 597 co. 4 c.p.p., si aggiunge il dovere di diminuire la pena complessiva irrogata in misura corrispondente all’accoglimento dell’impugnazione. Diversamente dal divieto della reformatio in peius, che sorge quando appellante è il solo imputato (art. 597 co. 3 c.p.p.), il dovere di diminuire la pena, di cui all’art. 597 co. 4 c.p.p., esiste in ogni caso, cioè anche quando, oltre all’imputato, è appellante il Pubblico Ministero, la cui impugnazione può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce, ma non impedire le diminuzioni corrispondenti all’accoglimento dei motivi dell’imputato relativi a reati concorrenti o a circostanze. E di queste diminuzioni il Giudice d’appello nella motivazione è tenuto a dare conto”. La Corte ha aggiunto che, a seconda dei casi (diversa, ad esempio è l’ipotesi in cui viene escluso il reato più grave, da quella in cui viene escluso uno dei cosiddetti reati satellite), il Giudice ha possibilità diverse di operare per diminuire la pena inflitta in rapporto ai capi o ai punti oggetto della decisione di annullamento e, a questo fine, deve tenere conto anche dello effetto devolutivo dell’appello, sicché non può intervenire su elementi di pena relativi a capi o a punti non coinvolti dall’impugnazione.


Con tale seconda decisione le Sezioni Unite penali hanno conclusivamente affermato il principio di diritto secondo cui “nei casi previsti dall’art. 597 co. 4 c.p.p. (accoglimento dello appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti), il Giudice, oltre ad essere vincolato dal generale divieto della reformatio in peius posto dal comma 3 del medesimo articolo, ha in ogni caso il dovere di diminuire la pena complessivamente irrogata in misura corrispondente all’accoglimento dell’impugnazione, e ciò anche quando, oltre all’imputato, sia appellante il Pubblico Ministero, il cui gravame può avere effetti di aumento sugli elementi della pena ai quali si riferisce, ma non impedire le diminuzioni corrispondenti allo accoglimento dei motivi dell’imputato”.


Successivamente a tale ultima sentenza, sui limiti e la portata del divieto della “reformatio in peius” si sono ancora manifestati contrasti nella giurisprudenza di legittimità che ha registrato due diversi orientamenti.


Il primo, minoritario, muovendo dalla premessa che la limitazione ai poteri del Giudice non è diretta a garantire all’imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel grado precedente, ma solo ad impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio complessivamente più grave rispetto a quello inflitto dal primo Giudice, perviene alla conclusione che il divieto di “reformatio in peius” riguarda unicamente la pena, sia sotto il profilo della specie, che della quantità, nella sua determinazione finale.


Sussisterebbe, quindi, sentenza peggiorativa unicamente se, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, venga irrogata una pena maggiore rispetto a quella globalmente applicata in primo grado.


Il quarto comma dell’art. 597 c.p.p. viene, in conseguenza, letto come il naturale corollario del principio fissato nel precedente comma della medesima disposizione e l’avverbio “corrispondentemente” in esso contenuto è interpretato in stretta correlazione con il divieto di aggravamento, in caso di impugnazione del solo imputato, della pena in complesso inflitta dal primo Giudice, avuto riguardo sia alla specie che alla quantità della stessa.


Pertanto, il Giudice di secondo grado, allorché accolga l’appello dell’imputato in ordine a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, avrebbe solo l’obbligo di diminuire la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la sanzione inflitta in concreto.


Alla stregua di questo indirizzo non sarebbe esclusa la possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle circostanze aggravanti e attenuanti, riferendosi esso semplicemente alla necessità che la diminuzione della pena sia in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all’imputato a seguito della riforma della sentenza di primo grado.


Per avvalorare questa conclusione dal punto di vista sistematico dei principi generali in tema di impugnazioni, l’orientamento in esame osserva che il divieto della “reformatio in peius” riguarderebbe il dispositivo della sentenza d’appello e non si riferirebbe anche alla motivazione, per cui il giudice di secondo grado, pur avendo un potere cognitivo limitato ai punti della decisione sottoposti al suo esame, non subirebbe analoghe limitazioni nel suo potere decisionale, estrinsecabile in un’autonoma valutazione del fatto e della sanzione ritenuta per esso adeguata, a condizione che da ciò non derivi un trattamento penale in definitiva più grave per l’imputato (v. Cass. sez. VI pen., 10/XII/’96, Fusco; sez. I pen., 17/VI/’97, Bindi; sez. VI pen., 25/VI/’99, Castiglioni e 25/X/’99, Di Miceli; sez. V pen., 3/V/’01, Devalle; sez. II pen., 25/XI/’03, Maliardo; sez. IV pen., 23/XII/’03, Ferrara; sez. II pen., 12/IV/’05, Marino).


L’altro orientamento, prevalente, ritiene, invece, che il divieto di “reformatio in peius” investa anche i singoli elementi che compongono la pena complessiva e riguardi non solo il risultato finale di essa, ma tutti gli elementi del calcolo relativo e che la disposizione contenuta nel quarto comma dell’art. 597 c.p.p. individui, come elementi autonomi, pur nell’ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, sia l’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, con conseguente obbligo di diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell’appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, come espressamente previsto dall’art. 597 co. 4 c.p.p. ed impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dello accoglimento dell’appello proposto non in ordine alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi, quali -ad esempio- l’eccessività della pena base (v. Cass. sez. II pen., 12/VI/’98, Baruffa; sez. V pen., 28/VII/’98, Floris e 3/VI/’02, Di Maggio; sez. VI pen., 25/VI/’99, Castiglioni; sez. I pen., 3/XI/’04, Pagnozzi). . Questa Corte Suprema ritiene di dovere condividere tale ultimo orientamento e riaffermare i principi di diritto espressi con la decisione a Sezioni Unite penali del ’95, per le seguenti ragioni.


Deve, anzitutto, essere valorizzata la circostanza che l’art. 597 c.p.p. non si limita a sancire, al terzo comma, il divieto della “reformatio in peius” con la stessa formulazione del precedente art. 515 del codice di rito del 1930 (“il giudice non può irrogare una pena più grave…”.), ma introduce, al quarto comma, una disposizione innovativa in base alla quale “in ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita”.


Questa previsione assume un significato particolarmente pregnante se letta alla luce della Relazione preliminare al codice del 1988, in cui si legge che, con l’introduzione di tale comma, il legislatore ha inteso “rafforzare il divieto della reformatio in peius” che, con il codice abrogato, veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l’esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti.


Proprio a seguito dell’introduzione di una previsione innovativa, come quella contenuta nel quarto comma dell’art. 597 c.p.p. appare, infatti, superato l’orientamento giurisprudenziale, formatosi soprattutto sotto il vigore dell’art. 515 co. 3 c.p.p. del 1930, in base al quale il divieto della “reformatio in peius” andava riferito alla pena in definitiva irrogata e non ai singoli elementi che la compongono ed ai calcoli effettuati per giungere alla determinazione complessiva di essa.


Deve, quindi, affermarsi che il divieto di “reformatio in peius” riguarda -oggi- non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena.


La disposizione contenuta nel quarto comma dell’art. 597 c.p.p. individua, infatti, quali elementi autonomi, pur nell’ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che l’aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.


Conseguenza di tale autonomia non è solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell’appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, come espressamente previsto dall’art. 597 co. 4 c.p.p., ma anche l’impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi.


Il divieto di aumento di pena consegue all’effetto devolutivo dell’appello, di cui all’art. 597 co. 1 c.p.p., che riafferma un principio già contenuto nell’art. 515 co. 1 del codice di rito del 1930.


La previsione normativa secondo cui l’appello attribuisce al Giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai “punti della decisione” ai quali si riferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere l’ambito oggettivo entro cui il Giudice di secondo grado può operare, ma, con l’esplicito riferimento ai “motivi proposti”, lascia chiaramente intendere che, entro quell’ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dello accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell’art. 581 c.p.p., sono strettamente collegati alle “richieste”, cioè al “petitum” sostanziale dell’impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorie civilistiche, l’equivalente della “causa petendi”.


Dalle esposte considerazioni discende che, in caso di condanna dell’imputato, in primo grado, per un reato aggravato, quando venga esclusa, su mera impugnazione dello stesso, la circostanza aggravante contestata, il Giudice dell’appello, pur irrogando una pena inferiore a quella comminata nel precedente grado di giudizio, non può assumere, come pena base, una di entità maggiore di quella determinata in primo grado. Poiché, nel caso in esame, la Corte di merito, su impugnazione del solo imputato, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 80 D.P.R. 9/X/’90, n. 309 e, pur infliggendo allo stesso una pena inferiore a quella irrogata dal Tribunale, nel calcolo di essa è partita da una pena base più grave, deve ritenersi esistente la violazione sia del principio del divieto della “reformatio in peius”, sancito dall’art. 597 co. 3 e 4 c.p.p., sia di quello del “devolutum”, di cui al co. 1 della stessa norma di legge.


Il Giudice di secondo grado, infatti, non era legittimato da alcun motivo di impugnazione a rivedere la pena base stabilita dal Tribunale.


In conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell’art. 620 co. 1 lett. l) c.p.p., nei confronti del ricorrente William L. e, per l’effetto estensivo dell’impugnazione, anche nei riguardi di Terre E., nel solo punto della misura della pena, che -partendo da quella base indicata nella decisione di primo grado, diminuita di un terzo per le attenuanti generiche riconosciute- viene rideterminata in 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione ed € 14.000,00 di multa.


PER QUESTI MOTIVI


La Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Penali


annulla senza rinvio, nei confronti di William L. e, per l’effetto estensivo della impugnazione, anche nei riguardi di Terre E., la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 27/III/’03 nel solo punto della misura della pena che ridetermina, per ciascuno dei predetti, in 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione ed € 14.000,00 di multa.

Così deciso in Roma il 27 settembre 2005.

DPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 novembre 2005.






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