Per la giurisprudenza non è possibile attribuire alla fase di opposizione del rito Fornero la natura di impugnazione

di Valeria Zeppilli - La legge Fornero numero 92/2012 ha introdotto un particolare rito che si applica per far valere l'illegittimità di specifiche tipologie di licenziamento: il cd. rito Fornero. Caratterizzato dall'articolazione del giudizio di primo grado in due fasi, una a cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena, tale rito persegue lo scopo di accelerare i tempi del processo.

L'opposizione non è un'impugnazione

La circostanza che le due fasi che caratterizzano il rito Fornero non sono altro che un'articolazione del giudizio di primo grado fa sì che l'opposizione proposta avverso la decisione che conclude la fase sommaria non può essere equiparata a un'impugnazione.

Sul punto la giurisprudenza è chiara: recentemente la Corte di cassazione lo ha affermato nella sentenza numero 21156/2018 (qui sotto allegata), ma già qualche anno fa il principio era stato chiarito dalla Corte costituzionale nella pronuncia numero 75/2015.

La sentenza della Consulta

La Consulta, in particolare, ha evidenziato che l'oggetto della seconda fase del rito non si limita agli errores in procedendo o in iudicando, ma può estendersi sino a ricomprendere anche profili soggettivi e oggettivi differenti rispetto a quelli della cognizione sommaria. Infatti, l'ordinanza che chiude la prima fase è sì immediatamente esecutiva, ma, se il giudizio viene proseguito, viene assorbita dalla sentenza che chiude la fase di opposizione.

Niente divieto di reformatio in peius

Ciò posto la Corte di cassazione, con la sentenza numero 3836 del 26 febbraio 2016, ha quindi precisato che, dato che l'ordinanza acquisisce carattere di definitività solo se l'opposizione non è promossa, non è possibile ipotizzare che il giudicato si formi esclusivamente su alcune delle sue statuizioni. Di conseguenza, non è possibile applicare all'ordinanza il principio del divieto di reformatio in peius, che trova fondamento solo nelle norme che disciplinano le impugnazioni, che, per quanto sopra visto, non sono applicabili al giudizio di opposizione.

Domande e difese non accolte

Nella sentenza numero 21156/2018 sopra citata (e qui sotto allegata), la questione della natura del giudizio di opposizione nel rito Fornero è stata affrontata in maniera approfondita, ripercorrendo tutti i ragionamenti fatti dai giudici nel corso degli anni e qui riportati, per giungere a una importante conclusione, ovverosia che se la domanda di impugnazione del licenziamento

viene accolta, nella fase sommaria, solo parzialmente, "la instaurazione del giudizio di opposizione ad opera di una delle parti, consente all'altra di riproporre con la memoria difensiva la domanda o le difese non accolte, e ciò anche nell'ipotesi in cui per la parte che si costituisce sia spirato il termine per proporre un autonomo atto di opposizione".

Corte di cassazione testo sentenza numero 21156/2018
Valeria Zeppilli

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