La manovra di bilancio 2018 estende il privilegio generale ex art. 2751-bis c.c. alle retribuzioni dei professionisti anche per IVA e contributi integrativi

di Lucia Izzo - Dal 1° gennaio 2018, i crediti per le retribuzioni degli avvocati, comprensive di imposta sul valore aggiunto (IVA) e contributo obbligatorio alla Cassa Forense (CPA), saranno privilegiati.


La novità è introdotta dal comma 474 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) che è intervenuta a modificare l'articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile (per approfondimenti: Manovra 2018 è legge: dalle pensioni agli avvocati, le novità).

Privilegi generali: le novità della manovra

L'art. 2751-bis, c.c., rubricato "Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane" prevede che abbiano privilegio generale sui mobili una serie di crediti, tra cui quelli riguardanti "le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione".


La manovra di bilancio, tuttavia, ha precisato che le retribuzioni dei professionisti da considerarsi privilegiate, includeranno altresì il "contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto".

Fallimento: privilegiati i crediti per retribuzioni, IVA e CPA

L'estensione del privilegio ex art. 2751-bis, c.c., appare particolarmente rilevante, soprattutto in relazione alle procedure fallimentari: dal 1° gennaio di quest'anno, in pratica, anche le istanze di ammissione al passivo dei professionisti per crediti IVA o per i contributi previdenziali saranno accolte e ne verranno riconosciuti come crediti privilegiati e non, invece, come chirografari.


Il grado preferenziale viene, pertanto, esteso a tutte le categorie professionali per quanto riguarda il contributo integrativo, che fin'ora era stato ammesso solo per i dottori commercialisti e per i ragionieri.


Anche l'IVA, alla quale era attribuito soltanto un privilegio speciale, passa ora definitivamente nel novero di quelli generali, risolvendo definitivamente la questione, che in passato aveva generato non poca confusione, relativa all'azione di rivalsa IVA e al rischio di un indebito arricchimento in capo al fallimento.


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