La Corte Costituzionale ha giudicato costituzionalmente illegittimo l'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato
La Corte Costituzionale ha giudicato costituzionalmente illegittimo l'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro. La Consulta ha infatti ritenuto irragionevole la non inclusione di tale credito, riconoscendo che tra il credito oggetto del giudizio a quo e quelli già muniti del privilegio in questione sussiste l'omogeneità richiesta per ritenere che la mancata inclusione del primo nel novero dei crediti muniti del privilegio generale sui mobili costituisca violazione dell'articolo 3 della Costituzione
. (Corte Costituzionale, Sentenza 6 aprile 2004, n.112: Articolo 2751-bis Codice Civile - Lavoratore subordinato - Privilegio generale mobili - Danni da demansionamento per illegittimo comportamento del datore di lavoro - Mancata inclusione - Violazione articolo 3 Costituzione - Incostituzionalità).

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: