La legge si occupa anche di aggravanti specifiche per reati commessi da falsi medici, di chi esercita abusivamente un'arte ausiliaria e di chi detiene farmaci scaduti

di Valeria Zeppilli - Con l'approvazione della riforma Lorenzin, il reato di esercizio abusivo di una professione ha assunto nuovi connotati, che passano anche per l'introduzione di previsioni particolarmente stringenti per i falsi medici.

La legge varata nei giorni scorsi, infatti, ha sia riscritto completamente l'articolo 348 del codice penale, che previsto delle aggravanti speciali per alcuni reati se commessi da chi esercita abusivamente una professione sanitaria. Ma non solo.

Il nuovo art. 348 c.p.

Innanzitutto, il nuovo articolo 348 del codice penale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10mila a 50mila euro per chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Alla condanna conseguono la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. Se, poi, il reo esercita regolarmente una professione o un'attività, è prevista anche la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine, albo o registro, che applicherà l'interdizione da uno a tre anni dalla professione o dall'attività regolarmente esercitata.

La disposizione si occupa anche di chi ha determinato altri a esercitare una professione in maniera abusiva e di chi ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato, prevedendo, per tali soggetti, la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 15mila a 75mila euro.

L'articolo in commento si applica anche a chi esercita l'attività di mediazione in assenza di iscrizione nell'apposito ruolo ed è già stato sanzionato amministrativamente in forza di quanto previsto dall'articolo 8 della legge numero 39/1989. Prima della riforma, per la rilevanza penale della condotta era necessario essere incorsi nella sanzione amministrativa almeno tre volte, mentre oggi è sufficiente una sola reiterazione.

Beni confiscati

Ora è prevista, poi, una specifica destinazione per i beni immobili confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, in particolare, tali beni sono trasferiti al patrimonio del Comune ove sono siti, per essere poi destinati a finalità sociali e assistenziali.

Le nuove aggravanti

La riforma Lorenzin prevede, poi, delle nuove aggravanti per l'omicidio colposo e per le lesioni personali colpose nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Nel dettaglio, nel primo caso la pena aggravata è quella della reclusione da tre a dieci anni, mentre nel secondo caso è quella della reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni per le lesioni gravissime.

Arte ausiliaria delle professioni sanitarie

Nel caso in cui, invece, l'abuso riguardi un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, esercitata senza la licenza prescritta dall'articolo 140 del regio decreto numero 1265/1934 o senza l'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, la sanzione è quella amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro.

Medicinali scaduti, guasti o imperfetti

Nel disciplinare il nuovo esercizio abusivo di una professione, infine, la riforma Lorenzin si occupa anche del caso in cui in una farmacia siano detenuti medicinali scaduti, guasti o imperfetti.

La novità relativa a tale ipotesi è che la sanzione non è quella penale prevista dall'articolo 443 del codice penale (rubricato "commercio o somministrazione di medicinali guasti") ma solo quella amministrativa pecuniaria da 1.500 a 3.000 euro se la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve facciano concretamente escludere che i medicinali siano destinati al commercio.

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Valeria Zeppilli

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