Non concessa la sosta in doppia fila della vettura munita del contrassegno invalidi se non è dimostrata l'adibizione al trasporto del titolare del permesso e l'esposizione del tagliando

di Lucia Izzo - Va confermata la sanzione per violazione dell'art. 158 del Codice della Strada, al veicolo che, nonostante fosse munito del contrassegno invalidi, non abbia dimostrato che al momento dell'infrazione il veicolo fosse adibito a trasporto del titolare del permesso, con esposizione del relativo contrassegno.


È quanto stabilito la Corte di Cassazione, VI sezione civile, nell'ordinanza n. 26396/2017 (qui sotto allegata) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un multato per sosta del veicolo in doppia fila.


Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento della violazione ex art. 158 C.d.S., rilevando che, il veicolo non sarebbe potuto essere esonerato dall'osservanza dei divieti imposti dalla norma richiamata nonostante fosse munito del permesso invalidi intestato al padre dell'opponente.


L'opponente, infatti, non aveva allegato né provato che al momento dell'infrazione il mezzo fosse utilizzato per trasportare il titolare del permesso e fosse esposto esposizione il relativo contrassegno. Inoltre, per il giudice a quo appare irrilevante la mancanza di sottoscrizione autografa degli accertatori sul verbale notificato, essendo questo redatto con sistema meccanizzato.


Inammissibile, infine, anche la contestazione riguardante la qualifica dell'agente accertatore, posto che il modulo prestampato notificato al trasgressore è assistito da fede privilegiata.

Veicolo in doppia fila: va provata l'adibizione al trasporto invalidi

Infruttuoso si dimostra anche il ricorso avanzato in Cassazione dal trasgressore, con cui questi rappresenta che il giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che, l'art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996 consente la sosta del veicolo in doppia fila a coloro i quali detengono il contrassegno invalidi, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico.


Per gli Ermellini, tuttavia, la doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che risiede nel rilievo della mancanza di allegazione e prova che il veicolo, al momento dell'infrazione, era adibito a trasporto della persona invalida, né che era esposto il contrassegno invalidi.

Mancanza di sottoscrizione autografa: comunque valida la notifica del verbale redatto meccanicamente

Infondata anche la censura sulla mancanza, nel verbale di accertamento, della sottoscrizione autografa del responsabile del procedimento: come confermato da costante giurisprudenza di Cassazione, infatti, in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati.


In tal caso, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore. Pertanto, il ricorso va dunque respinto in toto.


Cass., VI civ., ord. 26396/2017

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: