La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 22088/2007) ha stabilito che è valida la multa anche se manca la sottoscrizione autografa dell'agente accertatore.
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare, "aliunde", la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive" e che "in realtà, la funzione del verbale notificato al contravventore ha la funzione di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione: la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione".
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