In vigore le disposizioni contenute nella legge n. 179/2017 che ha introdotto maggiori tutele in ambito di whistleblowing

di Gabriella Lax - Rafforzare in chiave anticorruzione la tutela del segnalante di illeciti ampliando l'attuale disciplina prevista dalla legge Severino ed estendendo le tutele anche al settore privato. Sono entrate in vigore ieri le disposizioni contenute nella legge 30 novembre 2017, n. 179 (sotto allegata) con la quale è stato introdotto un sistema "binario" in ambito di whistleblowing.


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Whistleblowing, le novità in vigore

In sostanza si tratta di avere maggior tutela per gli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Dunque il dipendente che segnala, ai responsabili anticorruzione, all'Anac o ai giudici ordinari e contabili, illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, licenziato, demansionato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive. E' una tutela che vale non solo per tutte le amministrazioni pubbliche ma anche per il settore privato. Sono nulli gli atti discriminatori posti in essere nei confronti dei lavoratori. E' previsto il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo nei confronti del whistleblower. All'ente spetta l'onere della prova.

Identità segreta per chi denuncia

Non potrà essere svelata l'identità di chi denuncia. Tuttavia non sono ammesse segnalazioni anonime. In ogni caso, il segreto sul nome in ipotesi di processo penale non può protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. E' compito dell'Anac stabilire linee guida sulle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni al fine di garantire la riservatezza di chi segnala.

Sanzioni a carico del datore di lavoro

Se l'interessato (o i sindacati) comunicano atti discriminatori, l'Anac applicherà (ove riconosciuta la responsabilità) al datore una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro. In caso di adozione di procedure discordanti dalle linee guida dell'autorità o di mancata verifica della segnalazione la sanzione sale fino a 50mila euro.

Clausola anti-calunnie

La norma stabilisce anche una clausola anti-calunnia. Le tutele nei confronti del segnalante saltano nel caso di condanna dello stesso in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione oppure altri reati commessi con la segnalazione o laddove ne venga accertata la responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Modifiche al segreto d'ufficio

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia, nel caso del segreto d'ufficio, è stabilito che "il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del c.p. e all'art. 2105 codice civile.

Questa regola non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. Infine, quando notizie e documenti sono oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, "costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine".

Legge n. 179/2017

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