Per la Cassazione, se il medico ecografista non diagnostica una grave malformazione che porta al prematuro decesso della piccola, tale cifra deve considerarsi congrua

di Valeria Zeppilli - Per la morte di una bambina a un anno di età, derivante dalle malformazioni non rilevate dall'ecografia prenatale del feto, sono sufficienti 200mila euro per il risarcimento del danno parentale e del dolore subito dai genitori in conseguenza della perdita.

A parere della Corte di cassazione, espresso nella sentenza numero 29333/2017 (qui sotto allegata), si tratta infatti di una somma ragionevole, comprensiva di tutte le voci di danno, e che non può essere considerata irrisoria, come invece affermato nel caso di specie dai genitori della piccola.

La vicenda

Alla base della pronuncia c'è la vicenda di una bambina nata con una malattia congenita, non diagnosticata dal medico ecografista e che l'aveva portata alla morte dopo appena un anno di vita.

Il giudice del merito aveva ritenuto congruo per i genitori un risarcimento pari a 200mila euro, ripartiti per il 60% a favore della madre e per il restante 40% a favore del padre, ma i due non si erano accontentati, ritenendo tale somma inadeguata ai danni subiti in conseguenza della triste vicenda, e si erano quindi rivolti alla Corte di cassazione che, tuttavia, ha rigettato le loro doglianze.

Risarcimento del dolore

Nel caso di specie, a detta dei giudici si trattava in realtà non tanto di risarcire la perdita di un rapporto parentale causata dall'inadempimento di un medico quanto, più precisamente, di risarcire il dolore sofferto dai genitori per una morte verificatasi per cause naturali, a causa della mancata diagnosi delle malformazioni e della consequenziale mancata interruzione della gravidanza.

Per la Corte, quindi, il richiamo alle tabelle di Milano relativo al danno parentale è stato correttamente compiuto dal giudice del merito a titolo meramente orientativo con lo scopo di evitare liquidazioni arbitrarie. Si tratta, in altre parole, di una liquidazione che costituisce "il risultato di un apprezzamento equitativo che non viola norme o criteri giuridici e che non è sindacabile in sede di legittimità".

Ciò posto, corretta è anche la diversificazione del risarcimento tra i due genitori, che deriva dalla specificità del pregiudizio da risarcire, dal più diretto coinvolgimento della madre nella scelta abortiva preclusa e dall'inconscio senso di colpa sofferto dalla donna per le malformazioni.



Corte di cassazione testo sentenza numero 29333/2017
Valeria Zeppilli

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