Per la Cassazione, nel rapporto di agenzia, la parte che subisce il recesso ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso indipendentemente dalla sussistenza di un pregiudizio

di Redazione - Il recesso senza preavviso intimato da una delle parti attribuisce alla parte che subisce il recesso, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a prescindere dall'effettiva sussistenza del pregiudizio che l'indennità stessa è destinata a ristorare, atteso che tale indennità è prevista quale conseguenza automatica e predeterminata del recesso con effetto immediato, intimato dalla controparte, non assistito da giusta causa.

Così ha statuito la sezione lavoro della Cassazione (sentenza n. 28524/2017 sotto allegata), accogliendo il ricorso incidentale di una società avverso la sentenza di merito che la condannava a corrispondere a un promotore finanziario, in ragione del rapporto instaurato e poi cessato, più di 900 euro oltre interessi e rivalutazione.

Indennità sostitutiva: risarcimento preventivo e automatico

L'indennità sostitutiva, colgono l'occasione per ricordare dalla S.C., "è correlata proprio all'essere lo scioglimento del rapporto conseguenza della volontà della parte e che essa ha la funzione di risarcire in modo preventivo e automatico il danno che può derivare dal recesso senza preavviso".

La disciplina collettiva e quella individuale, nel regolare il diritto all'indennità di preavviso, si legge nella sentenza, "non hanno introdotto alcuna previsione derogatoria alla naturale funzione dell'istituto, di predeterminazione in via automatica e preventiva del danno derivante dal recesso senza preavviso intimato da una delle parti. Infatti, l'accordo collettivo stabilisce espressamente il diritto al preavviso da parte della casa mandante in ipotesi di recesso dell'agente e, in caso di recesso con effetto immediato, il diritto della parte non recedente ad una somma a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; analogamente, il contratto individuale stabilisce in ipotesi di recesso con effetto immediato risultato non assistito da giusta causa il diritto della parte non recedente alla indennità sostitutiva del preavviso".

Per cui alla luce della richiamata disciplina convenzionale, collettiva ed individuale, ed in coerenza con la funzione propria dell'istituto in esame, concludono gli Ermellini, accogliendo il ricorso, "deve, pertanto, escludersi che il diritto alla indennità in oggetto possa venire meno sulla base di considerazioni attinenti alla effettiva sussistenza del pregiudizio che l'indennità in questione è destinata a ristorare, posto che - si ribadisce - tale indennità è prevista in favore della parte non recedente quale conseguenza automatica e predeterminata del recesso con effetto immediato, intimato dalla controparte, non assistito da giusta causa".

Cassazione, sentenza n. 28524/2017

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