Servitù di parcheggio tra commoditas e utilitas: il nuovo orientamento della Cassazione

Avv. Pier Vincenzo Garofalo - La sentenza n. 16698/2017 della Cassazione (sotto allegata), introduce un principio del tutto nuovo rispetto al passato, in cui si escludeva a priori la possibilità che si configurasse nel nostro ordinamento una servitù di parcheggio.


Servitù di parcheggio: l'orientamento precedente della Cassazione

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Il postulato sulla scorta dell'indirizzo largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. 06/11/2014, n. 23708; Cass. 13/09/2012, n. 15334; Cass. 07/03/2013, n. 5769; Cass. 22/0972009, n. 20409; Cass. 21/01/2009, n. 1551; Cass. 28/04/2004, n. 8137; Cass. 22/10/1997, n. 10370), secondo il quale: "il diritto di parcheggiare l'auto si risolverebbe sempre in mera commoditas del proprietario del fondo, difettando la realità, intesa come inerenza dell'utilità al fondo dominante dell'utilità e del corrispondente peso al fondo servente".

Servitù di parcheggio: il nuovo orientamento

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Lo storico provvedimento degli Ermellini, sentenza n. 16698/2017, mette in rilievo le criticità della statuizione di merito, ricordando che "ciascuno dei precedenti numerosi ed autorevoli ha riguardato un caso concreto, con le sue peculiarità, e che pertanto il richiamato principio è stato affermato in esito alla disamina delle pattuizioni di volta in volta oggetto di contestazione".


Secondo il nuovo orientamento, lo schema legale della servitù lascia ampio margine all'autonomia privata di stabilire, ovviamente nelle servitù volontarie, il contenuto del «vantaggio» per il fondo dominante, cui corrisponda il peso a carico del fondo servente. Si deve pertanto ritenere che la tipicità delle servitù volontarie sia di carattere strutturale, non contenutistico, ed è sul piano della conformazione che si deve verificare la possibilità di costituire la servitù di parcheggio.

Diritto personale di parcheggio e servitù

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Bisogna allora distinguere tra diritto personale di parcheggio e la servitù de quo. È evidente, dunque, che la verifica se ci si trovi in presenza di servitù di parcheggio o di diritto personale impone l'esame del titolo e della situazione in concreto sottoposta al giudizio, al fine di stabilire se sussistano i requisiti del ius in re aliena, e l'altruità della cosa, l'assolutezza, l'immediatezza, l'inerenza al fondo servente, l'inerenza al fondo dominante, la specificità dell'utilità riservata, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù. Così enucleato il principio di diritto secondo cui lo schema normativo previsto dall'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio.

Solo ove l'utilitas, ossia il vantaggio, in specie la facoltà di parcheggiare ricada sul fondo dominante, per una sua migliore utilizzabilità da parte di chiunque ne sia proprietario, si potrà parlare di servitù, di contro, qualora il diritto di parcheggiare venga riconosciuto nei confronti di specifici soggetti, sarà configurata la diversa fattispecie, del semplice diritto di parcheggio.

Cassazione, sentenza n. 16698/2017

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