L'importante pronuncia delle Sezioni Unite fa chiarezza sul contrasto interpretativo riconducendo il reato di stalking tra i delitti con violenza alla persona

di Annamaria Villafrate - Lo stalking rientra tra i delitti con violenza alla persona e la vittima deve essere sempre informata sulla richiesta di archiviazione. E' questo l'importante principio statuito dalle Sezioni Unite sul reato ex art. 612-bis del codice penale, dirimendo il contrasto interpretativo esistente.

La vicenda

La causa prende le mosse dal fatto che il difensore della persona offesa non aveva avuto conoscenza dell'avviso di richiesta di archiviazione del pubblico ministero, se non in occasione di un controllo in cancelleria. Il ricorso rilevava che "il comma 3-bis dell'articolo 408 cod. proc. Pen., (...) impone la notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione in tutti i casi di «delitti commessi con violenza alla persona», a prescindere dalla richiesta della persona offesa, che nella specie non era stata formulata; il delitto di cui all'art. 612-bis cod, pen, deve ritenersi senza dubbio incluso tra le fattispecie delittuose nelle quali la condotta si manifesta «con violenza alla persona».

Reato di stalking: rientra tra i delitti commessi con violenza alla persona

Sul collegamento tra l'art 408 c.p.p e il delitto di stalking art. 612 bis c.p. e sulla riconducibilità di quest'ultimo tra i delitti con violenza sulla persona la Cassazione a Sezioni Unite (con sentenza n.10959/2016 sotto allegata) si è così pronunciata: "L'obbligo di avviso alla persona offesa

dai reati commessi con violenza alla persona, di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., è stato introdotto al fine di ampliare i diritti di partecipazione della vittima al procedimento penale; il testo normativo in cui è contenuto si prefigge lo scopo di dare specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o nell'ambito della violenza domestica; il reato di atti persecutori, al pari di quello dei maltrattamenti in famiglia, rappresenta, al di là della sua riconducibilità ai reati commessi con violenza fisica, una delle fattispecie cui nel nostro ordinamento è affidato il compito di reprimere tali forme di criminalità e di proteggere la persona che la subisce; la storia dell'emendamento con cui è stata introdotta la nozione di «delitti commessi con violenza alla persona» dimostra la volontà del legislatore di ampliare il campo della tutela oltre le singole fattispecie criminose originariamente indicate; la nozione di violenza adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale
e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o solo morale, tale da cagionare cioè una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato".

Per cui, il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti, rientra a pieno titolo in tale categoria.

Stalking: obbligatorio avvisare la vittima della richiesta di archiviazione

Dal Palazzaccio hanno enunciato perciò il seguente principio di diritto: "La disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con 'violenza alla persona', è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli articoli 612-bis e 572 cod. pen., perché l'espressione 'violenza alla persona' deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario".

Cassazione, SS.UU., sentenza n. 10959/2016

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