I chiarimenti del Consiglio di Stato e della Cassazione sulle case mobili abusive

di Annamaria Villafrate - Il Testo Unico dell'edilizia, contenuto nel d.P.R n. 380 del 6 giugno 2001 all'art. 3, lettera e. 5, in riferimento alle case mobili, stabilisce che: "si intendono per "interventi di nuova costruzione": l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore."

Casa mobile: quando è richiesto il titolo edilizio

Come ha chiarito recentemente il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1291 del 2016, nel momento in cui una casa mobile è collocata all'interno di un campeggio ovvero una struttura ricettiva all'aperto destinata a soddisfare le esigenze di alloggio turistico temporaneo, non è richiesto alcun titolo edilizio. Al contrario, se la casa mobile viene posizionata all'interno di un'area di campeggio o altro, ma in maniera fissa, il venir meno della transitorietà richiede un titolo edilizio.

Il motivo è semplice: l'occupazione temporanea del suolo da parte di una casa mobile, non provoca alcuna modificazione urbanistica o di assetto del territorio. Al contrario, se una casa mobile si trasforma in un'abitazione stabile, la sua installazione va a modificare il territorio a causa delle opere (allacci rete idrica, fognaria, energia elettrica, gas) che si rendono necessarie per renderla abitabile. Il Consiglio precisa altresì che, se l'area in cui è posizionata la casa mobile è una zona vincolata, per questo manufatto sarà altresì necessario richiedere il nulla osta dell'amministrazione incaricata alla tutela del vincolo in questione.

Del resto anche la Cassazione penale, con sentenza n. 9268 del 2014 aveva chiarito che: "Rimane quindi che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.5) d.P.R. n.380/01 le roulotte e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione è necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. Né al ricorrente giova, da ultimo, l'art. 41, comma 4, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in I. 8 agosto 2013 n. 98, che ha escluso dalla nozione di "interventi di nuova costruzione" i manufatti leggeri, anche prefabbricati, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, ancorché installati con ancoraggio al suolo, purché "temporaneo".

Leggi anche: Le case prefabbricate


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