Dopo la novella del 2012, chiarisce la Cassazione il divieto di nuove produzioni documentali in appello è assoluto

di Marina Crisafi - Nel giudizio d'appello non possono essere prodotte prove nuove neanche se indispensabili. È quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 26522/17, depositata il 9 novembre scorso (sotto allegata).

La vicenda

La vicenda origina dall'opposizione proposta da una contribuente avverso una cartella di pagamento Equitalia per la riscossione di entrate di natura non tributaria. L'opponente lamentava l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento ma il giudice di merito rigettava l'opposizione per carenza di interesse ad impugnare. In secondo grado, invece, il tribunale riteneva fondato il gravame, tuttavia, rigettando l'opposizione essendo nel frattempo raggiunta la prova dell'avvenuta notificazione dei verbali di accertamento. La contribuente adiva perciò la Cassazione, denunciando, violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., nella formulazione risultante dalla modifica apportata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, giacché il giudice d'appello avendo ritenuto ammissibili le prove depositate per la prima volta in secondo grado avrebbe violato il divieto assoluto di nuova produzione documentale.

Cassazione: no a prove nuove in appello anche se indispensabili

Per gli Ermellini la contribuente ha ragione. Il tribunale, infatti, ha applicato la giurisprudenza risalente formatasi sulla formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. non più vigente, in quanto superata dalle modifiche apportate dalla novella del 2012. Per cui il ricorso va accolto sulla base del principio di diritto secondo il quale: "nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, 3° comma, c.p.c. - quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni con l. n. 134/2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile".

Cassazione, sentenza n. 26522/2017

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