Per la Cassazione manca il presupposto della autonoma organizzazione richiesto per il pagamento Irap

di Lucia Izzo - Se l'avvocato si avvale di domiciliazioni presso colleghi, sostituzioni e procuratorie, gli esborsi collegati a queste prestazioni non rilevano a fini IRAP in quanto non sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto per il pagamento dell'imposta.


Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, VI sezione civile, nell'ordinanza n. 26332/2017 (qui sotto allegata) sul ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro una sentenza della CTR pronunciatasi a favore della contribuente in relazione al silenzio-rifiuto servato dall''''ente nei confronti di un'istanza di rimborso IRAP da lei avanzata per gli anni dal 2005 al 2007.


L'Agenzia lamenta vizio di nullità della sentenza che si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente che i compensi a terzi sono "verosimilmente" imputabili a prestazioni esterne (procuratorie e domiciliazioni) senza indicare le fonti dalle quali avrebbe desunto tale verosimiglianza.


Ancora, la ricorrente ritiene che i giudici d'appello abbiano erroneamente ritenuto non sussistente il requisito "dell'autonoma organizzazione", quale presupposto d'imposta al quale la ricorrente doveva essere assoggettata, per il fatto che si era avvalsa, nell'esercizio della professione forense di "lavoro altrui": la CTR, in sostanza, avrebbe ritenuto di prescindere dalla natura e dalla rilevanza dell''''attività concretamente svolta dai terzi collaboratori.

Avvocati: niente IRAP per prestazioni di domiciliazione e procuratorie

In realtà, evidenzia la Cassazione, la CTR, seppur sinteticamente, si è sforzata di ricostruire la vicenda professionale della contribuente, ai fini IRAP, con una motivazione che si pone al di sopra del "minimo costituzionale".


Inoltre, gli Ermellini rammentano il valore del principio secondo cui, "In tema d'IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività", ovvero i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di sostituzioni, in quanto trattasi di esborsi che non rilevano di per sé a fini IRAP.


Nel caso di specie, conclude la Cassazione rigettando il ricorso, la Commissione ha fatto corretto uso dei principi giurisprudenziali in tema di compensi a terzi e ha compiuto un accertamento di fatto, ritenendo che, sulla base della documentazione in atti, gli importi erogati, rapportati all'ammontare dei compensi, erano imputabili a prestazioni esterne (procuratorie e domiciliazioni) non indicative di significativo apporto di terzi.


Cass., VI sez. civ., ord. n. 26332/2017

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