Per verificare la sussistenza di limiti alla rettifica di dichiarazioni errate e ingiustamente svantaggiose per chi autocertifica occorre far riferimento ai regolamenti di chi le ha ricevute

Domanda: "Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante il censimento anagrafico e reddituale del mio nucleo familiare ho inserito erroneamente anche mio figlio, che invece era uscito dal nucleo familiare l'anno prima. Tale errore, commesso in buona fede, mi ha fatto decadere dal diritto di permanenza in abitazioni di edilizia agevolata. Posso correggere la dichiarazione?"

Risposta: "Rendere dichiarazioni mendaci nelle autocertificazioni reddituali, in alcuni casi, è un comportamento che assume rilevanza penale e può integrare il reato di cui all'articolo 483 del codice penale.

Tale norma, infatti, punisce il falso ideologico, ovverosia il comportamento di chi "attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità", che, secondo unanime giurisprudenza, può ben essere integrato se la dichiarazione mendace è resa per ottenere vantaggi che altrimenti sarebbero negati (v., ex multis, Cass. n. 33218/2012).

Nel caso in cui, quindi, nell'autocertificazione si fosse dichiarato che il figlio è uscito dal nucleo familiare mentre il realtà egli ne fa ancora parte, al solo fine di ottenere il diritto alla permanenza in abitazioni di edilizia agevolata, il comportamento avrebbe potuto assumere rilevanza penale.

Ma qui ci si trova in una situazione opposta: in conseguenza della dichiarazione non veritiera, il dichiarante ha subito un ingiusto svantaggio. Più che di falso è chiaro che deve parlarsi di mero errore.

Il reato di falso, infatti, richiede il dolo generico, ovverosia la consapevolezza del dichiarante di porre in essere una falsità, ed è quindi escluso quando il falso "possa dirsi derivato da una semplice leggerezza dell'agente" (Cass. n. 3504/2013), come avvenuto nel caso di specie.

Esclusa la configurabilità del reato, l'unica cosa possibile per non decadere dal beneficio perso in conseguenza della leggerezza commessa è quindi quella di provvedere a una rettifica di quanto erroneamente dichiarato.

Tuttavia, la legge nulla dice sul punto, con la conseguenza che diviene fondamentale verificare se il regolamento sulle autocertificazioni dell'ente al quale la dichiarazione era rivolta pone dei limiti per sanare eventuali errori e se, quindi, si sia ancora nei tempi per potervi provvedere".

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