Come fare domanda per l'assegno integrativo di 52,91 euro mensili spettante a chi ha perso il coniuge e risulta inabile al lavoro

di Lucia Izzo - Rientra nei c.d. "diritti inespressi" l'assegno di 52,91 euro che può essere ottenuto come integrazione della pensione di reversibilità, a seguito della morte del partner, da parte dei coniugi "inabili al proficuo lavoro".


Il novero di tali diritti comprende una serie di prestazioni che l'Inps riconosce solo a seguito di espressa richiesta dell'interessato (leggi: Pensioni: aumenti e "diritti inespressi", facciamo chiarezza).


Tra questi rientra anche il diritto all'assegno di 52,91 euro: la prestazione rientra nella categoria dei c.d. Assegni al Nucleo Familiare e si va ad aggiungere alla pensione di reversibilità spettante al vedovo o alla vedova, in caso di invalidità (leggi: Pensione reversibilità: assegno integrativo e arretrati per le vedove inabili al lavoro) e del quale è possibile anche ottenere il versamento degli arretrati non richiesti.

Pensione reversibilità: chi ha diritto all'assegno integrativo?

Ad aver esteso questo assegno anche ai titolari di pensione ai superstiti, se il nucleo è composto dal solo coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione ed è inabile al lavoro, è stata l'opera della giurisprudenza (Cass., sent. n. 7668/96) che ha interpretato il dato di legge (D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88). Interpretazione di cui l'INPS ha preso atto (cfr. circolari n. 98/98 e 11/2014).


Ne possono beneficiare, dunque, vedove e vedovi dei dipendenti pubblici e privati, titolari di pensione di reversibilità, se riconosciuti inabili a proficuo lavoro, ovvero se risultino invalidi al 100%, titolari di pensione di accompagnamento o che abbiano richiesto uno specifico certificato (SS5).


In quest'ultima eventualità, colui che non è invalido al 100% e neppure percepisce l'accompagnamento, potrà comunque chiedere che sia certificata l'inabilità al proficuo lavoro. 


Sul punto, la Circolare Inps n. 11/2014 ha precisato che "la verifica dello stato invalidante necessario al riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare compete, in ogni caso, all'Istituto" e pertanto "si dispone che l'accertamento del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro possa ritenersi soddisfatto qualora (...) l'Ufficio sanitario di Sede, dopo visita diretta ovvero dopo valutazione della documentazione sanitaria  prodotta, giudichi il richiedente in possesso del suindicato requisito (assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), prescritto dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 6, della citata legge n. 153/1988".

Ammontare dell'assegno e diritto agli arretrati

L'importo dell'assegno integrativo è variabile e correlato al reddito familiare: la somma è parti a 52,91 euro fino a 27.899,67 euro di reddito, mentre 19,59 euro di integrazione spettano a redditi da 27.899,68 fino a euro 31.296,62. Nessun assegno familiare spetta per redditi oltre tale valore.


Il riconoscimento dell'assegno è, tuttavia, retroattivo per cinque anni dal momento della domanda: ciò significa che il richiedente potrà avere diritto a un plus di 600 euro annui, fino a un massimo di circa 3.400 euro di arretrati.

Come fare domanda

Per richiedere l'ANF destinato ai vedovi/vedove, il portale dell'INPS ha fornito precise istruzioni.

La domanda per la prestazione andrà presentata online tramite il servizio dedicato alla prestazione, sezione nella quale sono presenti le seguenti voci:


- Informazioni: pagina che specifica quale documentazione e quali dati sono necessari per compilare la domanda a seconda della composizione del nucleo familiare e del soggetto che presenta la domanda;

- Invio domanda: funzionalità che permette di compilare e inviare la domanda;

- Consultazione domande: funzionalità che permette di consultare le domande già inviate.


In alternativa, si potrà inoltrare domanda per la spettanza dell'Assegno al nucleo familiare spettante ai superstiti in possesso dei requisiti tramite:


- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.


Prima di inoltrare la richiesta, tuttavia, si consiglia di effettuare il c.d. "controllo della pensione" dal portale INPS oppure gratuitamente presso i patronati e i CAF presenti sul territorio.


Si potrà così accertare la corresponsione delle somme spettanti oppure verificare i limiti di reddito per avere diritto alle maggiorazione e richiedere i diritti inespressi tra cui: integrazione al trattamento minimo; maggiorazioni sociali della pensione e incremento; importo aggiuntivo dell'assegno pensionistico; quattordicesima mensilità; prestazioni a favore degli invalidi civili; assegno al nucleo familiare.


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