Per la Cassazione integra il reato ex art. 727 c.p. la detenzione dell'animale in una gabbia di piccole dimensioni, indipendentemente dalle lesioni alla sua integrità fisica
di Lucia Izzo - Integra il reato di abbandono di animali chi detiene un volatile in condizioni incompatibili con la sua natura costringendolo in una gabbia di dimensioni talmente modeste da poter provocare, anche soltanto per indifferenza o negligenza o incuria, l'inflizione di inutili sofferenze all'animale.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 46365/2017 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un uomo condannato alla pena di 1.200 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 727, comma 2, del codice penale.
L'imputato aveva, infatti, detenuto un gufo reale in una voliera di dimensioni talmente ridotte da non consentire all'animale neppure lo spiegamento completo delle ali: una condizione che i giudici di merito aveva ritenuto del tutto incompatibile con la natura dell'animale e produttiva di gravi sofferenze.
In Cassazione, l'imputato contesta la sua penale responsabilità poiché fondata sulla sola detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura, senza un accertamento delle gravi sofferenze della bestia, elemento costitutivo anch'esso della condotta incriminata (i testi escussi, sostiene la difesa, avevano dichiarato che l'animale godeva di ottima salute).
Ancora, il ricorrente sottolinea il deficit di normativa sussistente circa le dimensioni minime delle gabbie in cui collocare esemplari di stazza superiore ai 25 cm, la circostanza che il gufo reale non apre mai completamente le ali nemmeno durate il volo (limitandosi peraltro, come i rapaci notturni, a brevi voli per la caccia o per la pulitura delle piume), e che comunque trattavasi di animale "improntato", avendo definitivamente perso le abitudini della propria specie.

È reato detenere un volatile in una gabbia troppo piccola

I giudici di legittimità, in prima battuta, richiamano le varie interpretazioni date dalla giurisprudenza circa la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p. ritenuta integrata "dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali".
Ancora, nell'identificare la condotta punibile ex lege, la giurisprudenza ha posto l'attenzione sulle condizioni in cui vengono custoditi gli animali quando "risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza", nonché sui casi in cui venga posta in essere una condotta tale da "incidere sensibilmente sull'integrità psico-fisica dell'animale" o "sulla sua sensibilità producendogli un dolore".
Muovendo dalla littera legis, gli Ermellini precisano che la detenzione penalmente rilevante ricorre in presenza della duplice condizione di incompatibilità dello stato di detenzione degli animali con la loro natura e dell'idoneità della medesima a provocare ad essi gravi sofferenze, di talché entrambe si configurano come elementi costitutivi del reato.
Per gli animali tenuti dall'uomo in condizioni di cattività, e dunque di per sé, seppur non incompatibili, comunque non conformi con la loro natura ad essere tenuti in gabbie, stalle o recinti al fine di evitarne la fuga, l'elemento della grave sofferenza assume valore dirimente al fine della configurabilità del reato.
Si ritiene che il riferimento alle caratteristiche etologiche degli animali in detenzione configuri anche in questo caso il parametro su cui misurare la sofferenza integratrice la fattispecie delittuosa di cui all'art. 727 c.p., da valutarsi caso per caso in relazione alle caratteristiche comportamentali e ai rapporti del singolo esemplare con l'ambiente in cui naturalmente vive la sua specie.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha correttamente motivato ritenendo punibile ex art. 727 c.p. la detenzione di un uccello all'interno di una gabbia dalle dimensioni particolarmente ridotte rispetto alla sua stazza, tale da non consentirgli neppure la piena apertura delle ali e neppure una modesta possibilità di movimento, anche in ragione della presenza di un treppiede e di trespoli al suo interno che ne restringevano ulteriormente il campo.
E senza neppure, soggiunge la Cassazione, che le condizioni igieniche della vaschetta per l'acqua gli consentissero la pulizia delle piume. Così delineata la situazione del volatile, per il Collegio appare del tutto irrilevante l'assenza di lesioni o l'integrità delle sue condizioni di salute.
Infatti, a differenza del delitto di cui all'art. 544-ter c.p., il bene giuridico protetto non è costituito dall'integrità fisica dell'animale, bensì dalla sua stessa condizione di essere vivente, perciò meritevole di tutela in relazione a tutte quelle attività dell'uomo che possano comportare, anche soltanto per indifferenza, negligenza o incuria, l'inflizione di inutili sofferenze.
La natura di rapace notturno, quand'anche comporti, in assenza di linee guida sui gufi reali, l'abitudine per il volatile di restare per lo più appollaiato in attesa della preda, non esclude una condizione di sofferenza trattandosi pur sempre di un volatile, comunque avvezzo a sia pur brevi voli nella quotidianità e comunque a una condizione di fisiologica mobilità. Pertanto, le condizioni di detenzione in cui veniva tenuto vanno considerate del tutto incompatibili con la sua natura.
Cass., III pen., sent. n. 46365/2017

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