Chi ha diritto alla pensione di reversibilità o a quella indiretta, quali sono le differenze e gli importi spettanti

di Redazione - Ai familiari superstiti, nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato iscritto ad una delle gestioni Inps, spetta il diritto alla pensione, laddove ricorrano determinate condizioni.

Pensione reversibilità o pensione indiretta

Qual è la differenza tra il diritto alla pensione di reversibilità e a quella indiretta?

Nell'ipotesi in cui, il soggetto deceduto fosse già percettore di pensione diretta (di vecchiaia o anticipata, ecc.) ovvero ne avesse in corso la liquidazione, ai familiari spetta la c.d. pensione di reversibilità.

Nel caso in cui, invece, il dante causa non aveva ancora maturato il diritto alla pensione, ma aveva almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione (o 780 contributi settimanali), o, ancora, 5 anni di assicurazione e contribuzione (o 260 contributi settimanali) di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data della morte, i familiari superstiti avranno diritto alla c.d. pensione indiretta.

La decorrenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta

La decorrenza del diritto, per i superstiti, ad una delle due prestazioni previdenziali sopradescritte, scatta dal mese successivo alla data del decesso del lavoratore dante causa, anche laddove la domanda venga inoltrata successivamente.

Chi ha diritto alla pensione ai superstiti

Ad avere diritto alla pensione in quanto superstiti del dante causa sono i seguenti soggetti:

- il coniuge, anche se separato legalmente;

- il coniuge divorziato, purché titolare di assegno periodico divorzile e non passato a nuove nozze. Il coniuge che si risposa, infatti, perde il diritto alla pensione ai superstiti, mantenendo per il diritto ad un assegno una tantum (pari a 2 annualità della quota di pensione in pagamento, compresa la 13sima, nella misura spettante alla data delle nuove nozze; se il defunto si era risposato, le quote spettanti al coniuge superstite e a quello divorziato sono stabilite con sentenza dal tribunale);

- il partner superstite dell'unione civile;

- i figli ed equiparati (adottivi; riconosciuti o dichiarati giudizialmente; affidati; ecc.) che alla data del decesso del dante causa non abbiano compiuto 18 anni ovvero, a prescindere dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso; o ancora, che prestino lavoro retribuito dal quale deriva un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto (maggiorato del 30%).

In assenza del coniuge e dei figli (ovvero se gli stessi pur esistendo non hanno diritto alla pensione), il trattamento è riconosciuto:

- ai genitori dell'assicurato o pensionato che al momento del decesso di questi abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e risultino a carico del defunto; ovvero, in assenza dei genitori, il diritto è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili del dante causa che al momento del decesso di quest'ultimo risultino inabili al lavoro, non siano titolari di pensione e siano a suo carico.

L'importo della pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti spetta in una quota percentuale del trattamento già liquidato o che sarebbe spettato al dante causa.

Le aliquote sono stabilite nel modo seguente:

- 60% per il coniuge senza figli;

- 80% per il coniuge con un figlio;

- 100% per il coniuge con due o più figli.

Laddove, invece, ad avere diritto alla pensione sono i figli, o gli ascendenti le aliquote cambiano (un figlio 70%; due figli 80%; tre o più figli 100%; un genitore, fratello o sorella 15%, ecc.).

Le aliquote di reversibilità complete sono disponibili sul nuovo portale Inps nell'apposita sezione.

Gli importi delle pensioni a superstiti, si ricorda, sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti previsti dalla legge n. 335/1995 (tabella F).

Come fare domanda per la pensione ai superstiti

La domanda per la pensione ai superstiti, va presentata direttamente online sul sito dell'Inps attraverso il servizio dedicato, ovvero tramite contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 da rete mobile; o, ancora, a mezzo degli enti di patronato e intermediari dell'istituto, mediante i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per approfondimenti, vedi anche la guida La pensione di reversibilità


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