Illeciti e conseguenti sanzioni disciplinari irrogate agli organi di Polizia

Avv. Daniele Paolanti - L'attività lavorativa può contraddistinguersi per una serie di vicende che influiscono, positivamente o negativamente, nel rapporto di lavoro. Laddove il lavoratore manchi di adempiere adeguatamente alle proprie mansioni, compia trasgressioni particolarmente gravi o addirittura arrivi a compromettere il rapporto fiduciario intercorrente con il datore di lavoro, possono essere irrogate una serie di sanzioni, di natura disciplinare, le quali incidono in peius sulla vita del dipendente. In questa sede sarà premura evidenziare quali sono gli illeciti disciplinari che possono coinvolgere gli appartenenti alla Polizia di Stato e quali le conseguenze.

La definizione di illecito disciplinare rilevante per gli organi di Polizia di Stato

Esordiamo dapprima con la definizione di illecito disciplinare, riguardante la vita lavorativa degli agenti di Polizia di Stato, giuridicamente rilevante. La fonte dalla quale attingere detta definizione è la Circolare Ministeriale n. 333/800/9820.A del 28/12/1981. Dal prefato provvedimento ministeriale si apprende che, con l'espressione infrazione disciplinare si intende una qualunque condotta posta in essere da un appartenente agli organi di Polizia di Stato il quale manchi di rispettare i regolamenti, specifiche disposizioni normative e/o regolamentari pertinenti la sua condotta o addirittura manchi di ottemperare ad un ordine specifico ricevuto. Ovviamente il tutto salvo che il fatto non costituisca reato. Resta comunque doveroso precisare che gli appartenenti alla Polizia di Stato rimangono comunque soggetti alla giurisdizione ordinaria e non a quella militare. Esaminiamo ora nel dettaglio il D.P.R. 737/1981 e le sue specifiche previsioni in ordine alle singole categorie di illecito.

Il D.P.R. 737/1981

Il D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 reca norme relative alle "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza". All'art. 1 del prefato decreto si legge che "l'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni: 1) richiamo orale; 2) richiamo scritto; 3) pena pecuniaria; 4) deplorazione; 5) sospensione dal servizio; 6) destituzione". Nel paragrafo successivo esamineremo nel dettaglio le singole sanzioni disciplinari cui possono incorrere i predetti componenti dell'organico della Polizia di Stato.

Le singole sanzioni disciplinari

Il richiamo orale

Iniziamo con il richiamo orale. Trova disciplina nell'art. 2 del D.P.R. 737/1981 e consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore. La norma precisa che può essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto.

Il richiamo scritto

Il richiamo scritto invece, disciplinato dall'art. 3, "è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite: 1) la reiterazione in lievi mancanze; 2) la negligenza in servizio; 3) la mancanza di correttezza nel comportamento; 4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa; 5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio; 6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico". Detto richiamo viene di norma inflitto dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.

La pena pecuniaria

La pena pecuniaria viene comminata laddove sia constatata la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto, o l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere. Ancora sono punite con la sanzione pecuniaria condotte quali: il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato; il contrarre debiti senza onorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato; l'allontanamento dalla sede di servizio da uno a cinque giorni senza autorizzazione; l'abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni che concorrono alla formazione professionale; l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilità; la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio; l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore; la grave negligenza in servizio; il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine; l'irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari; l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato; l'inosservanza delle norme di comportamento politico fissate per gli appartenenti ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza; l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti d'istituto o lesivo della dignità personale; l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio; qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. La pena pecuniaria può consistere in una riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

La deplorazione

La deplorazione, disciplinata dall'art. 5 del D.P.R. 737/1981, è "una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite: le abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri; le persistenti trasgressioni già punite con sanzioni di minore gravità; le gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno; le mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni; gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme sulla Polizia di Stato; la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita e di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti; la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti". Essa determina, quale inevitabile conseguenza, il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore, "a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata. La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravità della mancanza e alla personalità del responsabile".

La sospensione dal servizio

Con l'espressione sospensione dal servizio, art. 6 del D.P.R. 737/1981, si intende "l'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia". I casi che possono determinare la destituzione sono: mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali; condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8; denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto; tolleranza di abusi commessi da dipendenti; atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione; assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati; uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale; allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni; omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'art. 4, n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale.

La destituzione

La destituzione, art. 10 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio. La destituzione è inflitta: per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; per grave abuso di autorità o di fiducia; per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati; per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione; per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari; per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria. La destituzione è inflitta con le stesse modalità previste per la sospensione dal servizio.

La giurisprudenza sugli illeciti disciplinari in materia di Polizia di Stato

La pronuncia che ci interessa è stata resa dal Consiglio di Stato, il quale ha apoditticamente rilevato che "L'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 737 del 1981 prevede effetti accessori che conseguono ex lege all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e che consistono nel ritardo di due anni nella promozione alla qualifica superiore, o nell'aumento periodico di stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio. Siccome si tratta di effetti ex lege, la formulazione alternativa va intesa nel senso che si applica quello, dei tre effetti previsti, che si verifica cronologicamente prima avuto riguardo alla situazione concreta del sanzionato. Tanto si evince con chiarezza dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, citato, con il precedente art. 5, comma 2, espressamente richiamato" (Consiglio di Stato, sez. VI, 19/01/2012, (ud. 13/12/2011, dep.19/01/2012), n. 196).

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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