Per la Cassazione, la sua posizione è analoga a quella dei clienti per i quali ha adempiuto l'obbligo

di Valeria Zeppilli - Se l'avvocato paga le spese di registrazione di una sentenza, può agire in via di regresso nei confronti dell'obbligato.

Parola di Cassazione, che con la sentenza numero 21686/2017 qui sotto allegata ha chiarito che il legale che assolve l'imposta di registro per conto dei propri clienti paga un debito non suo, con l'effetto di liberare tutte le parti del giudizio presupposto dalla loro obbligazione nei confronti del fisco. Egli, pertanto, si trova su una posiziona analoga a quella dei suoi clienti e, di conseguenza, ha al loro stesso modo diritto di regresso nei confronti degli altri coobligati.

In altre parole, chi adempie un'obbligazione solidale senza esservi tenuto, nell'interesse di uno dei coobbligati, per effetto del pagamento acquista lo stesso diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori che sarebbe spettato al soggetto nel cui interesse il pagamento è stato effettuato.

La vicenda

Proprio attenendosi a tale principio di diritto, il Tribunale di Vibo Valentia dovrà quindi riesaminare il caso di un avvocato che, dopo aver patrocinato diversi clienti in vari procedimenti civili nei confronti dell'Enel e di una terza società che si erano conclusi in appello sfavorevolmente per i propri assistiti e nei quali aveva chiesto la distrazione in suo favore delle spese di lite, aveva provveduto a pagare le spese di registrazione delle sentenze, ritenendo per errore di esservi obbligato in proprio.

Una volta accortosi dell'errore, il legale aveva quindi chiesto all'Enel la rifusione di un terzo di quanto pagato, sul presupposto che le spese di registrazione avrebbero dovuto essere divise in egual misura tra tutte e tre le parti del giudizio, obbligate in solido.

Dinanzi alle opposizioni della società ai decreti ingiuntivi ad essa notificati per recuperare tali somme, il Giudice di pace con quattro sentenze li ha rigettati, ma il Tribunale di Vibo Valentia, riuniti i quattro appelli, li ha accolti, ritenendo che l'avvocato non avesse interesse ad agire.

Per la Cassazione, però, tale conclusione non è condivisibile e la questione dovrà essere riesaminata.

Corte di cassazione testo sentenza numero 21686/2017
Valeria Zeppilli

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