Le varie modifiche nel tempo ai termini di decadenza

Avv. Giampaolo Morini - A decorrere dal 10 agosto 2005 (data di entrata in vigore della legge di conversione), le cartelle di pagamento relative alle imposte sui redditi debbono essere notificate dal concessionario al debitore, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del d.p.r. 600/1973 (a titolo di esempio, se la dichiarazione è stata presentata nel 2006, per le somme dovute a seguito di liquidazione la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre 2009);

b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del d.p.r. 600/1973 (se la dichiarazione è stata presentata nel 2006, per le somme dovute a seguito di controllo formale la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre 2010);

c) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio(se l'accertamento dell'ufficio è divenuto definitivo nel 2006, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre 2008).

In merito alla decorrenza di tale nuova disciplina è largamente accettata la tesi secondo cui nei casi sub a) e sub b) essa abbia effetto per le dichiarazioni presentate dal 10 agosto 2005; nel caso sub c), si ritiene che abbia effetto per gli accertamenti divenuti definitivi per i quali alla data stessa non sia stata ancora notificata la cartella esattoriale.

La notifica delle cartelle relative alle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione

Per quanto riguarda le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del d.p.r. 600/1973 relativamente alle dichiarazioni già presentate alla data del 10 agosto 2005, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004 (a titolo di esempio, per le dichiarazioni presentate nel 2005, la notifica della relativa cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del 2008);

b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con riferimento alle dichiarazioni presentate nel 2002 e 2003(per le dichiarazioni presentate nel 2002, la notifica della cartella deve avvenire entro il 31 dicembre del 2006);

c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 (a titolo di esempio, per le dichiarazioni presentate nel 2001, la notifica della cartella deve avvenire entro il 31 dicembre del 2006).

Infine, per l'eventuale recupero mediante iscrizione a ruolo di somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti la relativa cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'art. 43, comma 1, del d.p.r. 600/1973[1], maggiorato di dodici mesi.

È stata soppressa la norma contenuta nell'art. 1, comma 424, della legge 311/2004 che prorogava al 31 dicembre 2006 il termine di decadenza per le iscrizioni a ruolo relative alle dichiarazioni presentate nel 2003.

Termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative all'IVA

I termini di decadenza per la iscrizione a ruolo stabiliti ai fini delle imposte sui redditi sono applicabili anche ai fini IVA. Pertanto, a decorrere dal 10 agosto 2005, le cartelle di pagamento relative all'iva debbono essere notificate, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 54-bis del d.p.r. 633/1972 (pertanto, se la dichiarazione è stata presentata nel 2006, per le somme dovute a seguito di liquidazione la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre 2009);

b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito di controllo formale prevista dall'art. 54-bis del d.p.r. 633/1972 (se la dichiarazione è stata presentata nel 2006, per le somme dovute a seguito di controllo formale la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre 2010);

c) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio(pertanto, se l'accertamento dell'ufficio è divenuto definitivo nel 2006, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre 2008).

In merito alla decorrenza della nuova disciplina, è condivisa la teso secondo cui nei casi sub a) e sub b) essa abbia effetto per le dichiarazioni presentate dal 10 agosto 2005 in poi; nel caso subc), si ritiene che abbia effetto per gli accertamenti divenuti definitivi per i quali alla data stessa non sia stata ancora notificata la cartella esattoriale.

In relazione alle somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 54-bis del d.p.r. 633/1972 relativamente alle dichiarazioni già presentate alla data del 10 agosto 2005, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 (pertanto, per le dichiarazioni presentate nel 2002, la notifica della cartella deve avvenire entro il 31 dicembre del 2006);

b) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (per le dichiarazioni presentate nel 2001, la notifica della cartella deve avvenire entro il 31 dicembre del 2006).

Testo vigente dall'8.10.2015

Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo,] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917[2];

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall' articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973[3];

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio[4] [5].

c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter[6].

Al comma 1 bis art 25 DPR 602/73 è stata prevista una deroga alle disposizioni del comma 1, per le procedure concorsuali, e la composizione della crisi da sovra indebitamento, per cui il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;

c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;

2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012[7].

Se dopo la chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento[8].

La cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, il concessionario procederà ad esecuzione forzata[9].

La cartella di pagamento deve contenere l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo[10]; ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 luglio 2005, n. 280 (in Gazz. Uff. 20 luglio, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

A riguardo, è intervenuta infine la Corte di Cassazione con le sentenze n. 26104 e 26105 del 30 novembre 2005, in cui ha preso posizione sul punto, affermando che: "La natura additiva di principio dell'intervento della Consulta e la sua necessaria integrazione, a mezzo di legge, con la fissazione di specifici termini di notifica della cartella esattoriale comportano l'applicazione di quegli stessi termini ai rapporti tuttora pendenti, come se l'azione amministrativa tributaria fosse stata regolata dagli stessi ab initio".

Testo vigente dal 11/08/2006 al 07/10/2015

Il concessionario notifica la cartella di pagamento [entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo,] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall' articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.


Testo vigente dal 20/07/2005 al 10/08/2006

Il concessionario notifica la cartella di pagamento [entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo,] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall' articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Testo vigente dal 17/06/2005 al 19/07/2005

Il concessionario notifica la cartella di pagamento [entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo,] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall' articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

Testo vigente dall'1/1/2005 al 16/6/2005

Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo,] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario.

Testo vigente dal 9/6/2001 all'1/12/2004

Il concessionario notifica la cartella di pagamento, [entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo,] al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.

Testo vigente dal 20/3/2001 all'8/6/2001

Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.

Testo vigente dall'1/7/1999 al 19/3/2001

Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.

Non è previsto che la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo

Testo vigente dall'1/1/1998 al 30/6/1999

L'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti diretti effettuati, le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonchè per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo [, la data di consegna di esso all'esattore] e ogni altro elemento in conformità ai modelli approvati con decreto del ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Non e' previsto che: La cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, il concessionario procederà ad esecuzione forzata.

La cartella di pagamento deve contenere l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

Testo vigente dal 30/11/1980 al 31/12/1977

L'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli è stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti diretti effettuati, le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonchè per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo, la data di consegna di esso all'esattore e ogni altro elemento in conformità ai modelli approvati con decreto del ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Non e' previsto che: La cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, il concessionario procederà ad esecuzione forzata.

La cartella di pagamento deve contenere l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

Testo vigente dal 20/1/1977 al 29/11/1980

Gli esattori, non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli, devono notificare al contribuente la cartella di pagamento.

La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti diretti effettuati, le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonchè per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo, la data di consegna di esso all'esattore e ogni altro elemento in conformità al modello approvato con decreto del ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Non e' previsto che: La cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, il concessionario procederà ad esecuzione forzata.

La cartella di pagamento deve contenere l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

Le decadenze relative ai tributi locali



Innanzitutto, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

L'articolo 4 dell'O.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 3820, prevede, in deroga all'art. 1, commi 161,163 e 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i termini di prescrizione o decadenza, relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie svolte dagli enti locali ricompresi nel cratere individuato con i decreti del commissario delegato n. 3/2009 e n. 11/2009 o dai relativi affidatari del servizio di accertamento e/o riscossione operanti nel medesimo territorio, la cui scadenza e' compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2010.

La stessa proroga si estende alle entrate extratributarie sostitutive dei relativi tributi, nonché all'attività di interpello. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini processuali relativi a dette entrate tributarie ed extratributarie.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, mentre il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (art. 1 c. 165 L.F. 2007).

In mancanza di un atto di accertamento il termine di decadenza coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia o a quello per il quale la tassa è dovuta (in tal senso Corte Cass. N. 10590 del 9.05.2007).

Decadenza derivante dalla ritardata notifica


Tutte le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada hanno il termine di decadenza di 90 giorni, dall'accertamento dell'infrazione, termine diverso da quello in cui la violazione p stata commessa.

Si prenda in considerazione, il caso della violazione del limite di velocità: l'accertamento avviene in tempi successivi a quelli in cui la violazione è stata commessa; ebbene il dies a quo decorre dall'accertamento ed il termine si compie con la data dell'invio della notifica e non della ricezione trattandosi, per l'appunto di atto non recettizio.

Avv. Giampaolo Morini

Corso Garibaldi, 7

55049 Viareggio (LU)

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554


[1] Attualmente il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

[2] Lettera sostituita dall'articolo 37, comma 40, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi quanto disposto dall'articolo 1, comma 640, lettera a), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[3] Vedi quanto disposto dall'articolo 1, comma 640, lettera a), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[4] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, dall'articolo 1, comma 417, lettera c), della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successivamente dall'articolo 1, comma 5-ter, lettera a), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni in Legge 31 luglio 2005, n. 156

[5] A norma dell'articolo 23, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall'articolo 1, comma 5-ter, lettera b), del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni in Legge 31 luglio 2005, n. 156, i termini di decadenza di cui al presente articolo, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto.

[6] Lettera inserita dall' articolo 4, comma 1, lettera a) del DLgs. 24 settembre 2015 n. 159

[7] Comma inserito dall' articolo 4, comma 1, lettera b) del DLgs. 24 settembre 2015 n. 159

[8] Comma inserito dall' articolo 4, comma 1, lettera b) del DLgs. 24 settembre 2015 n. 159

[9] V. Circolare ENPALS 9 febbraio 2010, n.5.

[10] Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: