A differenza di quelle di taratura che possono avere periodicità annuale. Si tratta, inoltre, di cosa che va tenuta ben distinta dal mero controllo di funzionamento

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 574/2017 qui sotto allegata, il Giudice di Pace di Latina ha ricordato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale numero 113/2015, non è più legittima la mancata allegazione, nel verbale di accertamento dell'eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, del soggetto e della data delle verifiche di taratura e funzionalità dell'apparecchio.

Le pubbliche amministrazioni, infatti, hanno il dovere di sottoporre gli autovelox a verifiche periodiche per evitare che siano pregiudicate sia l'affidabilità degli apparecchi che la fede pubblica.

Autovelox: taratura e funzionalità hanno periodicità diverse

Per il giudice di Latina, peraltro, dalla sentenza della Consulta deve farsi discendere che se le verifiche di taratura possono avere periodicità annuale, le verifiche di funzionalità devono avere periodicità almeno trimestrale. Queste ultime, poi, devono essere effettuate da soggetti appartenenti a un'amministrazione diversa da quella contro la quale è possibile impugnare il verbale di accertamento e che siano dotati di una specifica competenza per i controlli.

Il controllo di funzionamento non basta

Nella sentenza in commento, infine, si sottolinea anche che il mero controllo di funzionamento dell'autovelox non è sufficiente per legittimare le sanzioni elevate tramite tale apparecchio. Si tratta infatti del "mero accertamento che l'apparecchiatura funzioni, cioè si accenda, registri la velocità e così via", ovverosia di una cosa ben distinta del controllo della corretta funzionalità dell'apparecchiatura, cioè dell'accertamento "che lo strumento non solo funzioni, ma funzioni bene, cioè, come dice la Corte costituzionale, sia preciso nella misurazione e non registri la velocità in modo errato".

Si ringraziano il Dott. Giorgio Marcon e l'Avv. Roberto Iacovacci per la cortese segnalazione

GdP Latina testo sentenza numero 574/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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