Cadono i limiti dell'uso singolo, fino a 8 ticket potranno essere usati per spesa e agriturismi. Cosa cambia con il decreto del Mise da oggi in vigore

di Marina Crisafi - Al via da oggi alle nuove regole sui buoni pasto. Entra, infatti, in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122/2017 (sotto allegato) che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dei servizi sostitutivi alla mensa. Il provvedimento amplia l'uso dei ticket sia sul fronte degli esercizi che potranno accettarli, sia sul limite dell'uso contemporaneo di più tagliandi, che ora sarà consentito fino a 8 anche negli agriturismi.

Ecco le principali novità del decreto sui buoni pasto in vigore da oggi:

Buono pasto: la definizione

Il buono pasto, stabilisce il decreto, è il "documento di legittimazione, anche in forma elettronica - che - attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione".

Il decreto fissa anche la definizione di servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, ossia: le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi legittimati ad erogare il servizio.

Buoni pasto: dove possono essere usati

Il decreto amplia la platea degli esercizi convenzionati dove potranno essere utilizzati i ticket, stabilendo che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto può essere erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:

- la somministrazione di alimenti o bevande;

- l'attività di mensa aziendale e interaziendale;

- la vendita al dettaglio di generi alimentari, "sia in sede fissa che su area pubblica";

- la vendita al dettaglio (ad es. da parte degli artigiani), sia nei locali di produzione sia in quelli attigui a quelli di produzione, nonché nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale;

- la vendita al dettaglio e quella al consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi, da parte di imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l'attività agricola;

- l'attività di agriturismo;

- l'attività di ittiturismo.

Chi ha diritto ai buoni pasto

Il decreto statuisce che i buoni pasto possono essere utilizzati "esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato". Viene, dunque, confermata l'erogazione dei ticket anche ai dipendenti part-time e ai collaboratori; contestualmente viene soppresso il riferimento all'utilizzo nel corso della giornata lavorativa (rimane quindi soltanto il limite dell'utilizzo sino alla scadenza indicata).

La cumulabilità dei buoni pasto

Il provvedimento statuisce l'uso di più buoni in contemporanea, ufficializzando una prassi che sinora era stata comunque considerata lecita e molto diffusa.

Ex art. 4 del decreto da oggi in vigore, infatti, i buoni, pur rimanendo non cedibili, commercializzabili o convertibili in denaro, possono essere cumulati fino al limite di otto contemporaneamente.

Rimane fermo, in ogni caso, l'utilizzo solo da parte del titolare, ossia del dipendente beneficiario e per l'intero valore facciale (non sono ammessi usi parziali né diritto al resto in denaro).

Buoni pasto: le caratteristiche

Nel provvedimento sono fissate altresì le caratteristiche dei buoni pasto.

Per quelli cartacei occorre che siano riportati i seguenti dati:

- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

- il valore facciale espresso in valuta corrente;

- il termine temporale di utilizzo;

- uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

- la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, ne' cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Nei buoni pasto in forma elettronica, le indicazioni stabilite per quelli cartacei sono associate elettronicamente in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico.

Inoltre:

- la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato saranno associati elettronicamente in fase di utilizzo del buono;

- l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando il numero o il codice identificato riconducibile al titolare;

- la dicitura sulla non cedibilità e utilizzazione è riportata elettronicamente.

In ogni caso, le società di emissione sono tenute ad adottare misure ad hoc per impedire la falsificazione e consentire la tracciabilità dei ticket elettronici.

Buoni pasto: gli aspetti fiscali e le sanzioni

Dal punto di vista fiscale, il decreto non intacca le regole introdotte con la legge di stabilità 2015 che ha esteso la non imponibilità dei buoni pasto fino a 7 euro (per quelli elettronici). A partire dal luglio 2015, infatti, i ticket non sono sottoposti a tassazione in capo al lavoratore beneficiario, fino a 7 euro se si tratta di buoni elettronici. Per quelli cartacei, invece, la soglia di detassazione è pari a 5,29. Superate queste soglie, i ticket diventano imponibili e dunque soggetti a tassazione e contribuzione previdenziale per la quota eccedente.

Dal punto di vista sanzionatorio, invece, il decreto non detta alcuna disposizione per gli usi impropri, stabilendo soltanto che il Ministero dello sviluppo economico (di concerto con il Mit e l'Anac), effettuerà il monitoraggio degli effetti del provvedimento al fine della verifica della sua efficacia, rinviando ad eventuali e ulteriori disposizioni integrative e correttive entro 18 mesi.

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Decreto Mise buoni pasto

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