Avv. Alessandra Di Marco - Il recente caso di cronaca dello stupro di Rimini ha puntato l'attenzione sui due istituti della estradizione e del mandato di arresto europeo.
Estradizione e mandato di arresto europeo: quali le differenze tra i due istituti
L'estradizione è identificato come uno strumento di diritto penale ed ha la funzione di garantire la collaborazione tra gli Stati.
In particolare quando uno Stato ritiene di dovere giudicare un reo secondo le proprie leggi può chiedere allo Stato nel cui territorio si trova il soggetto, la consegna dello stesso.
Tali casi si hanno quando il cittadino di uno Stato, che ha commesso un reato si sia rifugiato in altro Stato, al fine di sottrarsi alla legge.
L'istituo è fondato non soltanto sui principi Costituzionali ex artt. 10, co. 4 e 26, ma anche su tutti quei principi sanciti da varie convenzioni internazionali, e trova compiuta disciplina agli artt. 13 c.p. e 697 e ss. c.p.p.
Il mandato di arresto europeo permette sostanzialmente di raggiungere lo stesso risultato della estradizione, la differenza essenziale tra i due istituti consiste nel fatto che il M.A.E. è ormai lo strumento utilizzabile tra gli Stati appartenenti alla Comunità Europea.
Quest'ultimo trova la sua specifica disciplina nella L. 69/2005, mentre la sua esecuzione è totalmente improntata al pieno rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.
Per entrambi gli istituti si individua la forma passiva e quella attiva a seconda che a farne richiesta sia uno Stato estero o l'Italia.
Caso di Rimini: la Polonia può chiedere l'estradizione? o è forse più appropriato parlare di M.A.E.?
A quanto pare la cattiva reputazione di cui gode lo Stato Italiano circa il principio della certezza della pena, avrebbe spinto la Polonia a richiedere l'estradizione dei quattro giovani ritenuti responsabili dello stupro ai danni della turista polacca.
Più che di estradizione sembrerebbe corretto far riferimento al M.A.E., stante che la Polonia è Stato membro.
Così come previsto per l'istituto della estradizione anche nel caso di M.A.E. trovano applicazione talune regole volte per lo più ad evitare che tali strumenti possano trovare una applicazione negativa con effetti altrettanto negativi per il soggetto interessato e coinvolto.
In particolare è previsto il potere dello Stato, ove si trova il reo, di negare la consegna dello stesso, laddove questi possa rischiare di subire, nel paese richiedente, trattamenti disumani o addirittura di subire la pena di morte.
Come valutare il sistema dello Stato Italiano dinanzi a situazioni simili?
L'Italia è veramente un paese in grado di garantire giustizia dinanzi a tali gravi eventi?
Secondo quale criterio l'Italia deciderà se autorizzare o meno la consegna dei quattro? E questo pone ancora una volta ed ancora di più l'attenzione sul sistema penale italiano, che spesso e volentieri, così come strutturato, non si presta a garantire a piena la tutela alle vittime di un qualunque reato.
Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco
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