Per la Cassazione, l'occhio elettronico puntato sul pianerottolo non viola la privacy in quanto luogo destinato ad essere usato da più persone

di Marina Crisafi - Non è reato installare una telecamera sul pianerottolo dell'edificio condominiale. Questo perché scale e pianerottoli in comune sono destinati ad essere utilizzati da più persone. Così ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 34151/2017 sotto allegata), rigettando il ricorso di un condomino (parte civile nel processo) che lamentava l'installazione di una telecamera, da parte del vicino, sul muro del pianerottolo condominiale.

La vicenda

Il tribunale in primo grado condannava l'uomo per il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. per aver installato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale, vicino alla porta d'ingresso della propria abitazione, con cui inquadrava la porzione di pianerottolo prospiciente la porta della casa stessa, nonché "la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale", in tal modo videoregistrando chiunque entrasse nel raggio d'azione della telecamera.

In appello, la Corte assolveva l'uomo per insussistenza del fatto. Ad avviso del giudice di secondo grado, infatti, il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all'art. 614 c.p. (richiamato dall'art. 615-bis c.p.), e la telecamera "incriminata" aveva un raggio di ripresa che interessava soltanto l'uscio di casa dell'imputato e una porzione di pianerottolo, tant'è che neppure la rampa delle scale che portava al piano superiore era completamente ripresa.

Il vicino, costituitosi parte civile, non ci stava e adiva il Palazzaccio, lamentando l'"errore logico" in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello, allorché aveva concluso che la telecamera non fosse in grado di riprendere la porta d'ingresso della sua abitazione, giacché i fotogrammi erano stati estrapolati a campione dalla polizia giudiziaria, mentre la telecamera era in grado di ruotare e riprendere così angoli differenti del pianerottolo. Lamentava inoltre che la Corte avesse mal interpretato l'art. 615-bis c.p., "in quanto il pianerottolo condominiale costituisce 'appartenenza' di un luogo di 'privata dimora' ai sensi dell'art. 614 c.p.".

Cassazione: la telecamera sul pianerottolo non è reato

Ma per la quinta sezione penale della Corte suprema, il giudice d'appello ha ragione e il ricorso va rigettato.

Non regge infatti la tesi secondo cui la corte sarebbe caduta in "travisamento del materiale di prova": lamentela solo assertiva e non supportata da altri elementi probatori, in grado di sovvertire il giudizio del giudice di merito.

Inoltre, ricordano da piazza Cavour, "l'art. 615-bis è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p.; vale a dire, nell'abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre che nelle 'appartenenze' di essi". Si tratta, dunque, "di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza". Le scale di un condominio

e i pianerottoli delle scale condominiali, invece, "non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615-bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese".

Da qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.

Cassazione, sentenza n. 34151/2017

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