di Valeria Zeppilli - Se l'autoclave installata dal proprietario di un appartamento in una cabina condominiale è troppo rumorosa, a pagare i danni sono sia il condomino che il condominio.
Con la sentenza numero 20533/2017 del 30 agosto (qui sotto allegata) la Corte di cassazione ha infatti considerato entrambi tali soggetti responsabili per il rumore intollerabile scaturito dal funzionamento della pompa dell'acqua utilizzata dal condomino per potenziare il proprio impianto idrico.
Via l'autoclave dalla cabina condominiale
In merito alla spiacevole vicenda, i giudici del merito avevano condannato il condomino a cessare ogni condotta molesta e a rimuovere l'autoclave, suggerendo di collocarla o al sesto piano o al piano terra dell'edificio. Avevano poi inibito l'utilizzo della cabina condominiale e, infine, avevano condannato sia il condomino che il condominio a risarcire i danni cagionati all'attore, da quantificare in un separato giudizio.
Extrapetizione
In Cassazione, il condomino condannato aveva tentato di far valere il vizio di extrapetizione, asserendo che i giudici del merito sarebbero andati oltre quanto domandato dall'attore.
Tuttavia, i giudici di legittimità sono di diverso avviso: la domanda di accertamento di responsabilità contiene in sé la richiesta di danni e la condanna al risarcimento è una conseguenza logica del protrarsi di azioni illecite per un quinquennio.
Nel ricorso si sosteneva anche che i giudici non potevano inibire in assoluto l'utilizzo del locale condominiale ove si trovava l'autoclave, impedendo anche di collocarvi una pompa meno rumorosa, ma anche sul punto la Corte dissente, sancendo la libertà del giudicante di scegliere con quale misura porre fine al problema oggetto del giudizio sottoposto alla sua cognizione.
Con l'occasione la Cassazione ha anche avuto modo di precisare che sono sempre nella discrezionalità del giudice la scelta di come accertare le immissioni sonore e l'apprezzamento della tollerabilità, sul quale incidono, oltre che la sensibilità dell'uomo medio, anche la situazione locale.
Corte di cassazione testo sentenza numero 20533/2017• Foto: 123rf.com