Un articolo di Vincenzo Liguori su una delle novità più significative in tema di incidenti stradali: i dati crash del black box
di Paolo M. Storani - In ordine alle recenti novità apportate dalla Legge sulla Concorrenza ho il piacere di ospitare su LIA Law In Action un contributo di Vincenzo Liguori, praticante avvocato presso i Fori di Napoli e Roma, che ringrazio sentitamente per la preferenza.

L'Autore si occupa di diritto della responsabilità civile, con particolare attenzione al risarcimento del danno da responsabilità sanitaria e risarcimento del danno da R.C.A..

Buona lettura!

LEGGE ANNUALE SULLA CONCORRENZA E SUL MERCATO: LA SCATOLA NERA FA PIENA PROVA NEI SINISTRI R.C.A.

Tra le numerose novità introdotte dalla recentissima L. 4/8/2017 n. 124 (in G.U. 14/8/2017 n. 189) v'è il ruolo chiave attribuito alla c.d. "scatola nera" e ad altri dispositivi elettronici in tema probatorio in caso di sinistro stradale.

La scatola nera, descritta in estrema sintesi, è un dispositivo elettronico in grado di registrare e memorizzare la condotta tenuta da parte del conducente al momento dell'incidente grazie ad una connessione satellitare, tramite GPS.

Il nuovissimo art. 145-bis, D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), così come introdotto dall'art. 1, comma 20, L. 124/2017, dispone che «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

La norma in esame rappresenta una svolta epocale dal punto di vista processuale e di regime probatorio, non celando affatto l'intento del legislatore riformatore di debellare il fenomeno fraudolento dei c.d. "falsi sinistri" tramite l'utilizzo dei dispositivi che la moderna tecnologia oggi consente, alle cui rilevazioni attribuisce la forza di piena prova.

REGIME PROBATORIO

Il disposto dell'art. 116, comma 1, c.p.c., stabilisce che "Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti".

Questa norma delinea chiaramente i criteri cui il giudice deve attenersi nell'espletamento del suo compito, che è quello di valutare, secondo il suo "prudente apprezzamento", ogni circostanza emersa nel corso del giudizio, ma non anche di utilizzarla necessariamente ai fini decisori qualora ritenga che taluni elementi non siano rilevanti dal punto di vista probatorio (c.d. principio di libero convincimento del giudice).

Da ciò deriva che la prova, nel processo civile, è in genere "libera".

La rilevanza della prova ai fini decisori è rimessa, quindi, come regola generale, alla valutazione discrezionale del giudice e concorre, al pari degli altri elementi del processo, alla formazione del suo convincimento.

Unica eccezione a questo principio è rappresentata dalle c.d. prove legali, ovvero prove la cui efficacia è predeterminata dal legislatore e dinanzi alle quali al giudice è preclusa ogni libera e/o prudente valutazione, dovendo lo stesso semplicemente attenersi al contenuto della prova offerta, così come stabilito dalla legge.

In questi casi la deduzione che porta dal dato probatorio al fatto da provare non è più rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma ha una rilevanza privilegiata, resa tale direttamente dal legislatore: il giudice ha il dovere di ritenere i fatti dimostrati da una prova legale definitivamente accertati.

Le risultanze della scatola nera (ovvero i cosiddetti dati "crash"), fino a ieri ritenuti meri argomenti di prova, assumono oggi valore di prova legale (o privilegiata), derogando dunque anch'esse al principio di libero convincimento del giudice, salvo, ovviamente, che la parte contro cui sono state prodotte fornisca la prova del mancato funzionamento e/o della manomissione del dispositivo.

Ulteriori esempi di prove legali e/o privilegiate sono, ad esempio, senza nessuna pretesa di esaustività e completezza:

il giuramento decisorio, ex artt. 239 c.p.c. e 2738 c.c.;

  • l'atto pubblico, ex art. 2700 c.c.;
  • la scrittura privata, ex art. 2702 c.c.;
  • il telegramma equiparato alla scrittura privata, ex art. 2705 c.c.;
  • i libri e le scritture contabili, ex art. 2709 c.c.;
  • le riproduzioni meccaniche, quali fotografiche, informatiche, cinematografiche, registrazioni fonografiche ed ogni altra rappresentazione meccanica, ex art. 2712 c.c.;
  • le taglie o tacche di contrassegno, ex art. 2713 c.c.;
  • le copie di atti pubblici, ex art. 2714 c.c.;
  • le copie di scritture private originali depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati, ex art. 2715 c.c.;
  • le copie conformi di atti pubblici, ex art. 2716 c.c.;
  • le copie conformi fotografiche di scritture, ex art. 2719 c.c.;
  • l'atto di ricognizione o di rinnovazione, ex art. 2720 c.c.;
  • le presunzioni legali, assolute e relative, ex art. 2728 c.c.;
  • la confessione giudiziale, ex art. 2733 c.c.;
  • le dichiarazioni aggiunte alla confessione, ex art. 2734 c.c.;
  • la confessione stragiudiziale, ex art. 2735 c.c.;
  • il giuramento, ex art. 2738 c.c.).

Autore: Vincenzo Liguori

www.studiolegaleliguori.com



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