La Corte, con una recente sentenza, ha dettato le istruzioni pratiche per gli avvocati

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 17450/2017 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha dettato delle importanti istruzioni operative per gli avvocati, delle quali far tesoro per il momento in cui gli stessi si trovano a depositare un ricorso per cassazione avverso una sentenza notificata in maniera telematica.

In particolare, la Corte ha chiarito che il difensore del ricorrente, che abbia ricevuto la notifica della sentenza di secondo grado dalla controparte, deve come prima cosa estrarre le copie cartacee sia del messaggio di posta elettronica certificata, che della relazione di notificazione che il mittente ha redatto.

Fatto questo passaggio, l'avvocato deve quindi attestare che le copie analogiche (cartacee) che ha così formato sono conformi agli originali digitali.

Infine, dovrà depositare le copie analogiche presso la cancelleria della Corte di cassazione, non dimenticando di rispettare i termini previsti dal codice di rito.

L'autografia

I giudici, con l'occasione, hanno anche precisato che la sottoscrizione dell'attestazione di conformità va fatta necessariamente in maniera autografa, in quanto nel grado di legittimità non sono operative le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, che avrebbero consentito la sottoscrizione digitale.

La vicenda

Nel caso di specie, il legale del ricorrente aveva depositato solo il messaggio di posta elettronica certificata che gli aveva inviato la controparte per la notifica della sentenza impugnata, peraltro in copia cartacea senza l'attestazione di conformità all'originale e senza allegare anche la necessaria copia conforme della relazione di notificazione.

Per tali ragioni, il suo ricorso è stato dichiarato improcedibile.


Corte di cassazione testo sentenza numero 17450/2017
Valeria Zeppilli

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