Per la Cassazione, l'amministrazione è tenuta anche alla manutenzione delle parti di strada che appartengono al privato ma che conducono sulla via principale
Avv. Francesco Pandolfi -- In materia di incidenti stradali con lesioni, collegati ad una cattiva manutenzione della via e, in particolare, delle aree poste a lato della strada, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 3216/2017 sotto allegata) ha elaborato questo interessante ed utile principio di diritto.


 

Strada privata ma attigua alla via pubblica, risponde il Comune


"E' in colpa la P.A. la quale ne' provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, ne' provveda ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per se sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettivi, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione".


Il principio della Cassazione in pratica


La traduzione del principio di diritto della Cassazione è la seguente:

1) la Pubblica Amministrazione (in questo caso un Comune), deve provvedere alla manutenzione della pubblica strada o alla sua messa in sicurezza,

2) questo obbligo di manutenzione si estende alla parti che sono situate a lato della via pubblica,


3) non importa che le aree di lato alla strada siano private, se sono comunque di utilizzo pubblico,


4) l'amministrazione ha l'obbligo di rispettare il principio del neminem leadere (non offendere nessuno),

5) l'amministrazione ha l'obbligo di garantire la sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni,

6) la colpa dell'amministrazione c'è anche quando essa non impedisce l'uso della cosa se è pericolosa.

Cosa fare in queste situazioni


Bisogna tenere presente la regola fondamentale che la sorveglianza delle aree pubbliche descritte è un obbligo primario dell'Amministrazione.

Trovandosi in una circostanza simile a quella presa come spunto dalla pronuncia della Cassazione n. 3216 del 7 febbraio 2017, è bene sapere che l'inosservanza dell'obbligo in questione genera la colpa dell'amministrazione e, quindi, la sua responsabilità.

Da qui il diritto di chi rimane danneggiato a rivendicare un risarcimento.

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Cassazione, ordinanza n. 3216/2017
Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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