L'accordo di negoziazione assistita è la conclusione positiva del procedimento di negoziazione assistita, disciplinata dal decreto n. 132/2014 e modificata dal decreto n. 149/2022 attuativo della Riforma Cartabia

Negoziazione assistita: procedura alternativa al contenzioso

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Per snellire l'attività giudiziaria sono state varate da diversi anni le procedure alternative al contenzioso che, talvolta, si pongono come autentiche condizioni di procedibilità e che hanno subito un notevole restyling da parte della Riforma Cartabia 2022.

Tra queste vi è la negoziazione assistita, introdotta a seguito del varo del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile") poi convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, il cui articolo 2 comma 1 così dispone:

"La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96".

Convenzione di negoziazione assistita

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Dispone l'art. 2 del prefato decreto legge che la convenzione di negoziazione deve precisare:

  • il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, che comunque in ogni caso non deve essere inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile di altri 30 giorni se c'è l'accordo delle parti;
  • l'oggetto della controversia
    , che non deve riguardare diritti indisponibili;
  • la possibilità di acquisire di terzi in relazione ai fatti e all'oggetto del conflitto (art. 4 bis);
  • la possibilità di acquisire altresì le dichiarazioni della controparte in relazione a fatti sfavorevoli per la stessa e favorevoli per la controparte, nel cui interesse vengono richieste (art. 4 ter);
  • la possibilità di svolgere la negoziazione assistita con l'impiego di mezzi telematici (art. 2 bis);
  • la possibilità di svolgere gli incontri tra i soggetti coinvolti mediante collegamenti audiovisivi a distanza.
Sempre per espressa previsione normativa la convenzione viene conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui sopra.

La convenzione di negoziazione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati.

Agli avvocati il compito di certificare l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale con conseguente loro obbligo deontologico di informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Ultima precisazione, a meno che le parti non si accordino diversamente, la convenzione di negoziazione viene conclusa con il modello predisposto dal Consiglio nazionale Forense che lo redige tenendo conto di quanto disposto dalla normativa in esame.

Valore dell'accordo di negoziazione assistita

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In ordine agli effetti dell'accordo è illuminante la previsione dell'art. 5 del d.l. 132/2014 il quale dispone che "L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'accordo che compone la controversia contiene l'indicazione del relativi valore. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato".

Il comma 4 bis prevede infine la trascrizione dell'accordo nel precetto di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c.

Giurisprudenza sull'accordo di negoziazione assistita

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Si segnala come la giurisprudenza di merito dapprima abbia rilevato che l'accordo di negoziazione assistita non sia titolo idoneo ai fini della trascrizione di un bene immobile nonostante il nulla osta del Pubblico Ministero. In seguito però, sempre i giudici di merito, hanno rilevato che il potere di certificazione dell'autografia delle firme che la legge riconosce all'avvocato in sede di negoziazione assistita non può ritenersi esteso sino al punto di annullare quanto previsto proprio all'art. 5 d.l. n. 132/2014, dal momento che nel nostro ordinamento non risulta che esista un'ipotesi in cui al difensore venga attribuito un potere certificativo per attività di carattere privato. Si rivela invece necessario distinguere tra effetti e forma dell'atto secondo quanto previsto dall'art. 2657 c.c. il quale dispone che "La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La predetta norma persegue il fine specifico di tutelare gli interessi pubblicistici e della collettività garantendo la corretta circolazione dei beni e dei diritti reali immobiliari (Corte appello Trieste, sez. I, 06/06/2017, n. 207).

Problematica sulla quale è intervenuta la Cassazione, che nell'ordinanza interlocutoria n. 29570/2019 ha chiarito che: "l'art. 5 della norma in esame, con una previsione di portata generale, dispone che ai fini della trascrizione degli accordi de quibus sia sempre necessaria l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Trattasi di previsione destinata a regolare tutti gli aspetti esecutivi collegati al raggiungimento dell'accordo di negoziazione assistita e che si estende anche all'ipotesi di cui al successivo articolo 6. La certificazione dell'autografia delle firme da parte degli avvocati ha la limitata finalità di permettere la trasmissione dell'accordo all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti anagrafici, ma non rileva anche ai diversi fini della trascrizione. Infatti, deve ancora attribuirsi portata prevalente alla previsione di cui all'art. 2657 c.c., che individua i requisiti di forma che deve avere l'atto ai fini della trascrizione, e non può reputarsi derogata dalla diversa previsione di cui all'art. 6 citato che in maniera generica si limita a prevedere una equiparazione tra l'accordo di negoziazione ed i provvedimenti che definiscono i procedimenti di separazione. Né le esigenze di certezza alle quali è funzionale l'art. 2657 c.c., possono reputarsi garantite dal semplice nulla osta del PM, il quale non svolge alcuna funzione di autenticazione, e non tramuta quindi la natura dell'accordo da atto privato in atto pubblico. In tal caso quindi solo l'intervento del notaio poteva assicurare all'accordo il rispetto dei requisiti formai richiesti per la trascrizione".

Concetto ripreso anche nella sentenza n. 1202/2020 in cui la Cassazione ha precisato che il legislatore ha ritenuto insufficiente il potere di certificazione e autenticazione del controllo di legalità esercitato dagli avvocati, affermando che quando l'accordo contiene un contratto o un atto che deve essere trascritto, occorre che il verbale di accordo venga autenticato da un notaio.


Per approfondimenti vai alla guida alla negoziazione assistita

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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