Il Ddl attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

di Valeria Zeppilli - La proposta di legge contenente la nuova regolamentazione per le elezioni forensi (qui sotto allegata) è a un passo dal trasformarsi in legge: dopo il via libera del Senato e quello recente della Commissione giustizia della Camera, ora manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tutela di genere

La riforma mira, sostanzialmente, a risolvere alcune delle tematiche critiche della procedura, in particolare quella della rappresentanza di genere e delle minoranze.

A tal proposito, la proposta approvata contiene al suo interno, come allegato, una tabella che, tenuto conto del numero complessivo degli iscritti all'ordine, fissa sia il numero massimo di preferenze che ciascuno può esprimere che il numero massimo di preferenze per ciascun genere. In tal modo, si evita la sostituzione automatica di generi del vecchio regolamento, bocciata dalla giurisprudenza amministrativa.

Altre previsioni

La legge, in ogni caso, si occupa dell'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi in lungo e in largo, stabilendo che le candidature sono individuali, ma anche la possibilità di svolgere la propaganda attraverso aggregazione.

Le votazioni, poi, potranno avvenire anche in maniera telematica, nel rispetto di ben precise procedure di sicurezza.

Si segnala infine l'esclusione del diritto di voto per gli avvocati che hanno riportato una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento nei cinque anni precedenti l'elezione e per quelli che, per qualunque ragione, siano stati sospesi dall'esercizio della professione.

Consigli non rinnovati

Il Ddl si occupa anche di disciplinare le sorti dei consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal vecchio regolamento e di quelli che sono stati eletti secondo tali modalità ma le cui elezioni sono state annullate in via definitiva alla luce degli arresti della giurisprudenza amministrativa.

I primi, in particolare, dovranno deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i secondi invece entro quarantacinque giorni, alternativamente, dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva.


Ddl elezioni forensi
Valeria Zeppilli

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