La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 11320/2005) ha stabilito che il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, a essere legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il suo mantenimento, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione. Sul punto i Giudici di Pizza Cavour hanno affermato che per coabitazione basta che il figlio maggiorenne (anche in assenza di una quotidiana convivenza, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi di studio), mantenga un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano.
La Cassazione (Sent. n. 11320/2005) ha stabilito che il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua
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