In caso di separazione dei coniugi la casa coniugale viene assegnata alla ex moglie anche se il figlio (divenuto maggiorenne ma non ancora autosufficiente) si è trasferito per ragioni di lavoro e fa ritorno in casa solo salutariamente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione secondo cui "la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessita' di assentarsi per motivi di studio e di lavoro, anche per non brevi periodi, non puo' far venir meno di per se' il requisito dell'abitare nella casa coniugale, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano". La decisione è della prima sezione civile della Corte (sentenza 6861/2010) che ha respinto il ricorso di un padre separato che voleva tornare in possesso della casa coniugale di sua proprietà
proprio perchè suo figlio vi tornava di rado. La Cassazione ha respinto il ricorso ed ha chiarito che "il trasferimento" del figlio maggiorenne "in un altro comune risultante dai registri anagrafici potrebbe essere collegato come emerge ad una ricerca di lavoro, magari provvisoria". Motivo insufficiente per fare uscire di casa la ex consorte.

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