In caso di divorzio la casa coniugale può essere assegnata solo al genitore cui sono stati affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età, purché economicamente non autosufficienti. E' quanto ha stabilito la Cassazione (Sent. n. 408/2005) accogliendo l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso in materia di assegnazione della casa coniugale nella separazione e nel divorzio. Tale orientamento prevede che la casa coniugale possa essere assegnata solo in favore del genitore affidatario dei figli con la conseguenza che in assenza di figli o in assenza di figli ancora dipendenti dai genitori la casa resta nella disponibilità del proprietario. Con tale pronuncia la Corte ha ribadito che l'assegnazione si giustifica solo con "l'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Responsabilità del commercialista: cosa deve provare il cliente
- Varenne, l'ultimo Capitano: il cavallo atleta e il diritto che non sapevamo di avere
- Antiriciclaggio: il sistema si fa sostanziale, documentato e armonizzato
- Giudizio abbreviato: il Gup può integrare le prove necessarie
- Mantenimento figli: nel precetto contano i fatti successivi al titolo




