In caso di divorzio la casa coniugale può essere assegnata solo al genitore cui sono stati affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età, purché economicamente non autosufficienti. E' quanto ha stabilito la Cassazione (Sent. n. 408/2005) accogliendo l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso in materia di assegnazione della casa coniugale nella separazione e nel divorzio. Tale orientamento prevede che la casa coniugale possa essere assegnata solo in favore del genitore affidatario dei figli con la conseguenza che in assenza di figli o in assenza di figli ancora dipendenti dai genitori la casa resta nella disponibilità del proprietario. Con tale pronuncia la Corte ha ribadito che l'assegnazione si giustifica solo con "l'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico".
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