Integrata la fattispecie di cui all'art. 727 comma 2 del codice penale per il ristoratore che tiene i crostacei vivi e legati a basse temperature

di Marina Crisafi - Integra il reato ex art. 727, comma 2, c.p., il gestore del ristorante che tiene i crostacei vivi al freddo della cella frigorifera e con le chele legate nell'attesa di finire in pentola. Così ha disposto la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 30177/2017 depositata oggi (qui sotto allegata), confermando la condanna nei confronti di un ristoratore e il risarcimento del danno alla Lav, parte civile.

La vicenda

A nulla sono valse le doglianze dell'imputato secondo il quale i crostacei, provenienti dall'estero, arrivavano già in quelle condizioni, non sanzionate da alcuna norma nazionale, perché non esiste prova che l'animale tolto dal ghiaccio per poi essere immerso in acqua calda, subisca o meno più dolore. Il crostaceo, anzi, vivrebbe le sue ultime ore in uno stato di "torpore e anestesia" che annullerebbe la sofferenza.

Ma la Cassazione gli dà picche.

L'orientamento sul reato ex art. 727 c.p.

Innanzitutto, dando continuità al consolidato orientamento in tema di maltrattamento di animali, la Corte afferma che "il reato permanente di cui all'art. 727 c.p. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note, quali, ad esempio, gli animali domestici, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali". Tutto questo vale anche per i crostacei, che, in base alle recenti ricerche scientifiche, sono ritenuti "esseri senzienti in grado di provare dolore".

Per cui, non c'è dubbio sulla condotta dell'imputato, considerato che i poveri animali venivano "strappati" alle acque a temperature alte per essere conservati in frigo a circa zero gradi e che esistono "accorgimenti più complessi - sebbene - economicamente più gravosi che consentono di accogliere i detti animali in modo più consono alle loro caratteristiche naturali".

Corretta è quindi l'osservazione del giudice di merito secondo il quale "la consuetudine sociale di cucinare i crostacei vivi non esclude che le modalità di detenzione degli stessi possa costituire maltrattamenti perché mentre la particolare modalità di cottura può essere considerata lecita proprio in forza del riconoscimento dell'uso comune, le sofferenze causate dalla detenzione degli animali in attesa di essere cucinati non possono essere parimenti giustificate".

Prima l'interesse dell'animale e poi quello economico

Deve quindi ritenersi, concludono dal Palazzaccio, che "al pari della tutela apprestata nei confronti degli animali di affezione, integra il reato ritenuto in sentenza la detenzione dei crostacei secondo modalità per loro produttive di gravi sofferenze e, per altro, adottate per ragioni di contenimento di spesa, con la conseguenza che, nel bilanciamento tra interesse economico e interesse (umano) alla non sofferenza dell'animale, è quest'ultimo che, in tal caso, deve ritenersi prevalente e quindi penalmente tutelato, in assenza di norme o di usi riconosciuti in senso diverso".

Cassazione, sentenza n. 30177/2017

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