Per il Tribunale di Milano, se all'ansia si aggiunge la dispnea il fatto non costituisce reato

di Valeria Zeppilli - Il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest è un comportamento che il nostro ordinamento punisce penalmente. Ma se il conducente è affetto da patologie respiratorie e, in sede di esame, è colpito da emozione, può salvarsi dalla condanna.

La disponibilità psicofisica all'alcoltest

La quarta sezione penale del Tribunale di Milano, ad esempio, con la sentenza numero 4881/2017 ha assolto perché il fatto non costituisce reato un conducente che si era rifiutato di sottoporsi alla prova dell'etilometro. L'uomo, infatti, era affetto da dispnea e, di fronte alla spirometria, era stato colto dall'ansia che gli aveva impedito di portare a termine la prova.

Nel corso del giudizio, più in particolare, era emerso che il conducente era, peraltro, cardiopatico, iperteso e in carico al centro diabetologico. Insomma: non aveva la disponibilità psicofisica necessaria per sottoporsi ad un esame non banale.

Il blocco emotivo

L'alcoltest, infatti, è una prova che può risultare complessa per chi soffre di determinate patologie che colgono anche l'apparato respiratorio. Inoltre, l'emotività può giocare un ruolo fondamentale nel bloccare il conducente ed impedirgli di fare ciò che gli chiedono gli agenti di polizia.

Nel caso di specie, peraltro, l'uomo era riuscito ad eseguire una prima prova ma, poi, si era bloccato e non era stato più in grado di ripeterla, nonostante gli inviti degli accertatori.

Per il Tribunale di Milano, tutti i predetti elementi impediscono di infliggergli una condanna penale.

Valeria Zeppilli

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