Il TAR Lecce si pronuncia contro le tariffe low cost dei servizi legali affidati con il "minimo ribasso"

di Lucia Izzo - No al bando comunale che affida i servizi legali con il criterio del massimo ribasso: è illegittima la scelta della P.A. che predilige il criterio del prezzo più basso per l'affidamento delle prestazioni intellettuali.


Accolto il ricorso di avvocati e associazioni locali che si erano affidati al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce per l'annullamento dell'atto con cui il comune di Racale ha indetto una gara per l'affidamento della gestione del contenzioso e del supporto giuridico-legale ai vari uffici.


L'attività avrebbe riguardato tutti i servizi legali, compresi consulenza e assistenza anche giudiziale: la base d'asta, pari a 18.000 euro, prevedeva aggiudicazione a mezzo del criterio del massimo ribasso (per approfondimenti: Avvocati: il Tar boccia le tariffe al "ribasso"). Criterio che, per i professionisti, è stato ritenuto lesivo del decoro del professione, oltre che inutilizzabile per l'affidamento delle prestazioni intellettuali.

Prezzo più basso solo per ipotesi tassative

La sentenza n. 875/2017 (qui sotto allegata) accoglie il ricorso rammentando che il d.lgs. n. 50/2016 e, prima ancora, la direttiva 2014/24/UE, hanno segnato una netta preferenza per l'applicazione di criteri di aggiudicazione che si fondano su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso a ipotesi tassativamente individuate.


Conseguentemente, il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l'applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti.


In tale prospettiva, prosegue la sentenza, il criterio qualità/prezzo è certamente più agevolmente coniugabile (rispetto al criterio del massimo ribasso) con il disposto dell'art. 2233, 2° comma, c.c., che, nel disciplinare il contratto d'opera intellettuale, cui è pur sempre riconducibile l'attività legale, dispone che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".


Per tali ragioni la scelta dell'amministrazione di procedere con il criterio del prezzo più basso appare illegittima: questo, infatti, non è compatibile con le disposizioni dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, poiché il legislatore ne ha reso possibile l'applicazione solo in presenza di prestazioni ripetitive ovvero standardizzate, connotati questi che certo non possono ritenersi propri della attività legale che si caratterizza, invece, proprio per la peculiarità e specificità di ciascuna questione, sia essa contenziosa o stragiudiziale.

Incongruità dell'importo dell'appalto

Sono fondate anche le doglianze sulle modalità con cui l'amministrazione comunale ha determinato l'importo dell'appalto: i servizi esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice degli appalti, quale quello in esame, sono comunque soggetti ai "principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".


L'amministrazione comunale, con il suo bando, ha violato i principi di trasparenza e di pubblicità, i quali richiedono che ogni potenziale offerente sia messo in condizione di essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie all'appalto in modo tale da consentire un'offerta completa ed adeguata.


Nel caso esaminato, non è stata fornita alcuna motivazione sulla congruità del compenso posto a base di gara, e non è stata effettuata alcuna istruttoria per determinare i parametri, quali la tipologia o quantità del contenzioso anche prendendo in considerazione gli anni precedenti, idonei per determinare il prezzo posto a base di gara e per permettere un'offerta consapevole.


Infatti, l'impossibilità di predeterminare il numero e gli importi dei procedimenti contenziosi, nonché la qualità e quantità dell'attività stragiudiziale, preclude qualsiasi serio apprezzamento della congruità dell'importo a base d'asta che, almeno teoricamente, l'amministrazione avrebbe potuto confortare ove avesse fornito dati statistici desunti dall'attività svolta negli anni precedenti.



TAR Lecce, sent. n. 875/2017

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