L'articolo 201 C.d.S. chiarisce i casi in cui la contestazione immediata può subire un'eccezione, che però va adeguatamente giustificata

di Valeria Zeppilli - Gettare cartacce dal finestrino è un comportamento che, oltre ad essere incivile, è espressamente punito dal nostro codice della strada. L'articolo 15, infatti, cita tra i comportamenti vietati anche quello rappresentato dall'"insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento".

La sanzione prevista a presidio di tale norma, peraltro, non è affatto irrilevante: si tratta, infatti, del pagamento di una somma che va da 105 a 422 euro (leggi: "Gettare rifiuti dal finestrino dell'auto? Multe fino a 400 euro").

Contestazione differita

Oltretutto, chi non viene immediatamente multato non per questo può sentirsi esonerato dalla sanzione.

Se, infatti, l'articolo 200 del codice della strada afferma, in generale, che "la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata", resta comunque salva una serie di eccezioni declinata dal successivo articolo 201.

In particolare, se la contestazione immediata non è possibile, la multa può arrivare anche a casa, nel termine di 90 giorni. La contestazione immediata, poi, non è mai necessaria in alcune ipotesi ben definite, tra le quali rientra anche l'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità.

Insomma, nel caso in cui il getto avviene mentre il conducente corre con l'auto o, comunque, non è possibile fermarlo per serie ragioni, il trasgressore dovrà attendere un po' di tempo prima di potersi reputare effettivamente "libero" dalla sanzione.

Ciò non toglie, però, che il diritto di conoscere subito l'addebito e la sua entità può essere limitato solo ed esclusivamente in presenza di motivi che rendano effettivamente impossibile la contestazione immediata, che vanno indicati nel verbale con chiarezza.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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