Ritenuto colpevole il conducente se il comportamento imprudente del pedone era prevedibile

di Lucia Izzo - Risponde di lesioni personali colpose il conducente che ha investito il pedone nonostante questo avesse attraversato imprudentemente fuori dalle strisce: strada rettilinea e ben illuminata dalla luce del giorno sono circostanze che inducono a ritenere che il centauro avrebbe potuto evitare l'impatto, poiché l'attraversamento improvviso rappresenta un rischio tipico e prevedibile.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 27513/2017 depositata l'1 giugno scorso dichiarando inammissibile il ricorso di un motociclista condannato per il reato ex art. 590 del codice penale.


L'imputato, a causa della sua condotta negligente e imprudente, aveva investito una donna che aveva riportato una serie di fratture. Veniva ritenuto colpevole poiché la sua condotta di guida era apparsa inidonea a prevenire situazioni di pericolo derivanti da comportamenti scorretti dei pedoni.


Giudice di Pace e Tribunale, dunque, confermavano la condanna a 350 euro di multa e risarcimento danni in favore della parte civile, ma in Cassazione l'imputato afferma che nessuna colpa poteva in realtà essergli ascritta in quanto la parte offesa aveva attraversato imprudentemente fuori dalle strisce pedonali

Prevedibile la manovra incauta del pedone

Gli Ermellini condividono, invece, quanto stabilito dai giudici di merito: la colpa del ricorrente si desumerebbe da una serie di elementi, ad esempio il fatto che l'impatto sia avvenuto a soli 20 metri dalle strisce pedonali, su un tratto di strada ubicato in pieno centro abitato, rettilineo, e ben illuminato in quanto l'incidente era avvenuto in pieno giorno, tanto che l'illuminazione pubblica era ancora spenta e neppure i veicoli avevano i fari accesi.


Per i giudici, se il conducente avesse avuto una condotta adeguata per velocità, livello di attenzione, prontezza di riflessi, viste le condizioni di tempo e luogo, avrebbe potuto avvedersi della manovra incauta del pedone, arrestando la marcia ed evitando l'investimento che si è invece realizzato. Così facendo, invece, il ricorrente ha violato sia la regola cautelare di fonte sociale, ma anche quella specifica ex art. 191 del Codice della Strada.

Conducente responsabile se l'imprudenza altrui era prevedibile

La Cassazione rammenta il costante orientamento della giurisprudenza sul principio di affidamento, che in tema di circolazione stradale trova un temperamento: in pratica, l'utente della strada è ritenuto responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità.


Pertanto, spiegano i giudici, il conducente che noti sul suo percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità e, se occorre, anche fermarsi: ciò allo  scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili. 


L'attraversamento del pedone, infatti, viene considerato un rischio prevedibile e il conducente è obbligato a prestare attenzione nell'avvistamento dei pedoni, così da porre in essere efficacemente gli opportuni accorgimenti atti a prevenire il rischio di investimento.


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